FAQ gallerie: Documenti di autenticità delle opere d'arte

FAQ gallerie: Documenti di autenticità delle opere d'arte

Nell'ambito della nostra attività di consulenza alle gallerie, supportiamo gli operatori del mercato dell'arte nella risoluzione di questioni legate all'Iva, alla Siae, all'antiriciclaggio, alle normative nazionali e internazionali.  Sul nostro sito raccogliamo alcune delle domande più frequenti che ci vengono poste.


Quando è necessario rilasciare l’attestato di autenticità o di provenienza dell’opera?

L’articolo 64 del Codice dei beni culturali e del paesaggio prevede l’obbligo in capo a chi vende opere d’arte di rilasciare all’acquirente un attestato di autenticità o di provenienza oppure, in mancanza, di fornire informazioni circa l’autenticità o la probabile attribuzione e la provenienza dell’opera.

Una corretta e dettagliata redazione dell’attestato di autenticità risulta essenziale soprattutto in quei casi in cui oggetto di trasferimento sono le opere d’arte contemporanea cd ‘effimere’, time-based, come le performance oppure le opere di arte concettuale in cui l’impronta della personalità dell’artista non si esplicita nell’opera in sé ma nell’idea sottesa a un determinato utilizzo delle varie componenti (si pensi ai ready-made). Per queste tipologie di opere, quando non performate o esposte, l’attestato funge da vero e proprio sostituto delle stesse.

Quali linee guida seguire nella redazione dell’attestato di autenticità?

Non sono sancite espressamente il contenuto e le modalità di redazione dell’attestato.

Nel 2017, il MIBACT ha emanato la Circolare 7/2017 DG-AAP ‘Certificato PACTA- Protocolli per l'autenticità, la cura e la tutela dell'arte contemporanea e relative linee guida per l'utilizzo’. Questo modello di attestato e le linee guida per la sua predisposizione, anche se sono stati pensati per i musei, le fondazioni e le istituzioni private che si accingono ad acquisire opere di arte contemporanea, possono fungere da punto di riferimento anche per altri operatori del settore, quali le gallerie.

Quali informazioni deve contenere l’attestato?

Oltre all’indicazione del nome dell’autore e della provenienza dell’opera, l’attestato deve contenere le seguenti informazioni:

a. Dati identificativi dell’opera:

  • Titolo;
  • Data (o periodo di produzione, in caso di opere work in progress);
  • Luogo di produzione;
  • (Eventuale) edizione;
  • Fotografia ufficiale;
  • Riferimento all’archivio d’artista (se presente).

b. Descrizione dell’opera e delle singole componenti, comprensiva di indicazione sui materiali e le tecniche utilizzate, nonché delle misure e del peso. Per alcuni specifiche tipologie di opere può essere utile includere:

  • Una descrizione narrativa;
  • Indicazioni sulle condizioni essenziali e contestuali dell’opera: quindi distinguere le componenti funzionali alla fruizione da quelle che costituiscono una parte fondamentale dell’opera;
  • Il luogo specifico oppure le condizioni, modalità, relazioni con il luogo e modalità di fruizione necessarie se si tratta di opere cd ‘site specific’ (ad esempio le installazioni e le performance);
  • Le modalità di temporizzazione oppure i tempi, la frequenza e i ritmi se si tratta di opere ‘time specific’;
  • Altre eventuali condizioni.

c. Istruzioni di allestimento.

d. I diritti di utilizzazione economica che vengono trasferiti in capo all’acquirente e i limiti del loro esercizio.

e. Eventuali indicazioni per la conservazione.