FAQ Gallerie: l'applicazione del diritto di seguito

FAQ Gallerie: l'applicazione del diritto di seguito

Nell'ambito della nostra attività di consulenza alle gallerie, supportiamo gli operatori del mercato dell'arte nella risoluzione di questioni legate all'Iva, alla Siae, all'antiriciclaggio, alle normative nazionali e internazionali.  Sul nostro sito raccogliamo le risposte ad alcune delle domande più frequenti.


A che cosa si applica il diritto di seguito?

Si applica alle cessioni successive alla prima effettuate da operatori professionali del mercato, quindi gallerie, case d’asta, mercanti e commercianti d’arte, il cui prezzo di vendita sia superiore a 3.000 euro. Unica eccezione è costituita dalla cosiddetta stock exemption, per cui le vendite di opere il cui prezzo sia compreso tra 3.000 e 10.000 acquistate dall’autore in un periodo di tempo non superiore ai 3 anni non sono soggette all’applicazione del diritto di seguito. L’onere della prova è in capo al professionista.

A chi si applica il diritto di seguito?

Possono beneficiare del diritto di seguito:

  • tutti gli autori cittadini italiani ed europei;
  • tutti gli autori cittadini extra-UE residenti in Italia;
  • tutti gli autori di stati non membri a condizione di reciprocità, ossia se residenti in stati che riconoscono a loro volta il diritto di seguito.

Gli stati extra-UE che applicano tale diritto sono:

  1. Algeria
  2. Australia
  3. Azerbaijan
  4. Bielorussia
  5. Bolivia
  6. Brasile
  7. Bosnia Erzegovina
  8. Burkina Faso
  9. Cameroon
  10. Cile
  11. Colombia
  12. Congo
  13. Costa d’Avorio
  14. Costa Rica
  15. Ecuador
  16. Filippine
  17. Gabon
  18. Georgia
  19. Guatemala
  20. Guinea
  21. Honduras
  22. India
  23. Iraq
  24. Islanda
  25. Kazakhstan
  26. Kyrgyzstan
  27. Laos
  28. Liechtenstein
  29. Paraguay
  30. Perù
  31. Russia
  32. Madagascar
  33. Mali
  34. Marocco
  35. Messico
  36. Moldavia
  37. Monaco
  38. Montenegro
  39. Nicaragua
  40. Norvegia
  41. Panama
  42. San Marino
  43. Senegal
  44. Serbia
  45. Tunisia
  46. Turchia
  47. Ucraina
  48. Uruguay
  49. Vaticano
  50. Venezuela

Come si applica il diritto di seguito?

Il diritto, quando dovuto, è calcolato sul prezzo di vendita, al netto di IVA, in base all’applicazione di percentuali differenziate per scaglioni che di seguito si riportano:

  • 4% per la parte del prezzo di vendita fino a 50.000 euro;
  • 3% per la parte del prezzo di vendita compresa tra 50.000,01 e 200.000 euro;
  • 1% per la parte del prezzo di vendita compresa tra 200.000,01 e 350.000 euro;
  • 0,5% per la parte del prezzo di vendita compresa tra 350.000,01 e 500.000 euro;
  • 0,25% per la parte del prezzo di vendita superiore a 500.000 euro.

Si paga il diritto di seguito sulle edizioni d’artista?

Si deve riconoscere il diritto di seguito anche sulle edizioni d’artista, se firmate, numerate e autorizzate dall’autore (Articolo 145, comma 2, D. Lgs 118/2016.). Non deve essere versato il diritto di seguito per un’opera prodotta in serie seppur realizzata sulla base di un disegno dell’artista o da lui medesimo.

Cosa si intende per prima cessione?

Per prima cessione si intende il primo trasferimento di proprietà dell’opera da parte dell’autore a un terzo acquirente. La cessione è diretta quando la controparte contrattuale della compravendita è l’operatore professionale che si occupa della successiva rivendita, è indiretta quando l’operatore professionale non è la controparte contrattuale ma funge da intermediario tra l’autore e il terzo acquirente. In ambito di prima cessione, nel primo caso si applicherà sempre il diritto di seguito sulla seconda vendita (galleria-terzo acquirente), nel secondo caso di norma non si dovrà riconoscere il compenso all’artista, fatte salve alcune presunzioni di cessione.

Quali sono le presunzioni di cessione?

La prima presunzione consta della vendita delle opere da parte dell’artista per il tramite di una società da questi costituita. Se l’artista opera tramite una società, il vademecum SIAE precisa che in tale fattispecie si presume la preventiva cessione dall’artista alla società, e conseguentemente la successiva vendita da parte della galleria rientra nell’ambito di applicabilità del diritto di seguito.

La seconda riguarda la tempistica con cui l’operazione viene svolta. In ipotesi di prima cessione, se tra l’artista e l’operatore professionale vige un contratto di mandato o estimatorio (che non presuppone la proprietà da parte del mandatario) sulla cessione effettuata dal proprietario al terzo acquirente per il tramite del professionista non si applicherà il diritto di seguito, a meno che la vendita al terzo acquirente non sia posta in essere in data successiva al pagamento del compenso da parte dell’intermediario all’artista: in questo caso viene applicato il diritto di seguito sulla transazione tra mandatario e terzo acquirente.

Di converso, in presenza di un contratto di mandato che abbia ad oggetto un’opera già presente sul mercato (post prima cessione), posto che la transazione tra proprietario e terzo acquirente per il tramite dell’intermediario è assoggettata al diritto di seguito, alla transazione tra mandante e mandatario (proprietario e professionista) non verrà applicato il diritto di seguito se la vendita al terzo acquirente è antecedente al pagamento del corrispettivo da parte del mandante all’intermediario: altrimenti viene considerata soggetta al pagamento del DDS sia la relazione tra il mandante e il mandatario, sia quella tra il mandatario e il terzo acquirente.

La terza presunzione di cessione consiste dell’estensione all’ambito applicativo del diritto di seguito dell’articolo 6 del DPR 633/1972 in materia di IVA, disposizione che con riguardo al contratto estimatorio prevede l’applicazione dell’imposta indipendentemente dalla vendita se, dal momento della consegna del bene è trascorso più di un anno. Analogamente, a fronte di un contratto di mandato o estimatorio per la vendita di opere d’arte, si applica il diritto di seguito all’opera che sia detenuta dall’operatore professionale per più di un anno, a prescindere dall’effettiva vendita a condizione che vi siano stati scambi di somme di denaro che possano costituire il prezzo di cessione. In questo caso, in attesa del rinnovo del contratto di mandato o estimatorio, è possibile stipulare un contratto di deposito, con il quale però è negata la possibilità di esporre l’opera, in modo da evitare la riconsegna del bene al proprietario. Si sottolinea che, qualora l’opera non sia stata venduta né ci siano stati scambi di denaro, nemmeno a titolo d’acconto, l’operazione non è assoggettabile al pagamento del diritto di seguito anche se trascorso un periodo di tempo superiore all’anno, in quanto manca il presupposto di applicazione.