FAQ gallerie: libera circolazione e notifica delle opere d’arte

FAQ gallerie: libera circolazione e notifica delle opere d’arte

Nell'ambito della nostra attività di consulenza alle gallerie, supportiamo gli operatori del mercato dell'arte nella risoluzione di questioni legate all'Iva, alla Siae, all'antiriciclaggio, alle normative nazionali e internazionali.  Sul nostro sito raccogliamo alcune delle domande più frequenti che ci vengono poste.


Quali sono le condizioni per le quali le opere d’arte (anche fotografiche) possono essere soggette a notifica?

Il legislatore ha imposto dei limiti alla libera circolazione delle cose d’arte a tutela del patrimonio culturale italiano. Nella pratica, gli Uffici esportazione hanno il diritto di negare l’uscita dal territorio nazionale delle cose di interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico, e conseguentemente di avviare una procedura di dichiarazione di interesse da cui può scaturire il mancato rilascio dell’attestato di libera circolazione.

La valutazione del rilascio o del rifiuto dell’attestato di libera circolazione avviene sulla base di una serie di requisiti e criteri (ossia indirizzi di carattere generale) stabiliti dal Ministero della Cultura. Gli indirizzi di carattere generale si dividono in elementi di valutazione e criteri di valutazione: i primi sono i requisiti principali ai fini della decisione, i secondi costituiscono i profili di dettaglio di ciascun elemento di valutazione.

Gli elementi di valutazione sono sei:

1. Qualità artistica dell’opera.

Tale requisito è dimostrabile con i mezzi messi a disposizione da parte della critica d’arte, della storia dell’arte, dell’archeologia e dell’antropologia. La valutazione deve essere modulata sulla base di tre criteri valutativi:

  • magistero esecutivo: consiste nella verifica della qualità tramite un esame visivo e/o tecnico dell’opera (ad esempio attraverso radiografie e riflettografie);
  • capacità espressiva: consiste nella verifica della rilevanza storica e critica dell’opera, da effettuarsi mediante comparazioni con opere coeve dello stesso autore o dello stesso contesto geografico;
  • invenzione, originalità: consiste nella verifica della presenza di un’innovazione non passeggera che si introduce nella tradizione e che influenza la futura creazione di opere da un punto di vista culturale ovvero tecnico-funzionale.

2. Rarità, in senso qualitativo e/o quantitativo

In senso qualitativo: si riferisce alla rilevanza e diversità formale e sostanziale della cosa d’arte, così come - in caso di strumenti scientifici e oggetti etnoantropologici - al grado di reperibilità delle opere;

In senso quantitativo: è da intendersi in senso lato, quindi in riferimento al fatto che la rarità dell’opera dovrà essere basata su una motivazione il più possibile rigorosa e valutata in rapporto a:

  • un determinato autore, o centro, o scuola, o contesto di provenienza, anche qualora si tratti di ambiti stranieri;
  • la tipologia, la cronologia, la morfologia dell’opera;
  • i materiali, le tecniche esecutive, anche nell’ambito della produzione artigianale o industriale;
  • il grado di presenza in collezioni pubbliche o contesti privati vincolati nel territorio nazionale;
  • la rilevanza storico-cronologica e/o il valore di prototipo per oggetti relativi alla storia della scienza, della tecnica, dell’industria.

3. Rilevanza della rappresentazione

La qualità e la rilevanza storica e critica della cosa d’arte deve essere considerata molto elevata rispetto alle pratiche iconografiche alla stessa coeve ed è attestata da importante documentazione o testimonianza storica, geografica o sociale.

4. Appartenenza ad un complesso e/o contesto storico, artistico, archeologico, monumentale, anche se non più in essere o non materialmente ricostruibile

Il nesso tra cosa d’arte e contesto di origine deve essere fondato sulla base di prove documentali oppure sulla base di ricostruzioni plausibili.

5. Testimonianza particolarmente significativa per la storia del collezionismo.

La testimonianza va valutata in relazione alle collezioni storiche italiane ovvero alla storia delle tradizioni locali.

6. Testimonianza rilevante, sotto il profilo archeologico, artistico, storico, etnografico di relazioni significative tra diverse aree culturali, anche di produzione e/o provenienza straniera.

In particolare, la cosa d’arte risulta essere rilevante in quanto testimonia lo scambio e il dialogo culturale tra Italia ed altra area geografica. A fronte di ciò, anche alle cose d’arte di provenienza estera di cui si dimostra l’attinenza alla storia della cultura italiana potrà essere negato il rilascio dell’attestato della libera circolazione.