FAQ Gallerie: I registri obbligatori ai fini Iva

FAQ Gallerie: I registri obbligatori ai fini Iva

Nell'ambito della nostra attività di consulenza alle gallerie, supportiamo gli operatori del mercato dell'arte nella risoluzione di questioni legate all'Iva, alla Siae, all'antiriciclaggio, alle normative nazionali e internazionali.  Sul nostro sito raccogliamo alcune delle domande più frequenti che ci vengono poste.


Quali registri, ai fini IVA, devono essere tenuti per l’esercizio dell’attività di commercio di opere d’arte?

Nello svolgere l’attività di compravendita di opere d’arte, la galleria deve registrare tutti i beni che entrano ed escono dal proprio magazzino, quando ne acquisisce la proprietà, o quando opera tramite contratto di mandato senza rappresentanza alla vendita (ossia mediante contratto di commissione).

Il decreto IVA prevede in generale la tenuta e conservazione di tre registri:

·       il registro delle fatture,

·       il registro dei corrispettivi,

·       il registro degli acquisti.

L’articolo 39 del dpr 633/1972 obbliga a una tenuta ordinata dei registri, i quali devono essere numerati progressivamente pagina per pagina e a cui non è necessario applicare l’imposta di bollo. I registri devono essere conservati per 10 anni (articolo 2220 del codice civile), o per un periodo di tempo superiore se sono in corso degli accertamenti relativi a un determinato periodo di imposta. Possono essere tenuti con modalità elettroniche.

Il medesimo articolo è richiamato dalla normativa che disciplina il regime del margine, in relazione alla corretta tenuta e conservazione dell’apposito registro di carico e scarico da predisporre in caso di applicazione del regime in specie secondo il metodo analitico. Il registro deve contenere indicazioni circa la data e la natura dell’operazione, sulla quantità e qualità del bene, sul prezzo di acquisto e di vendita (al lordo dell’eventuale imposta) e sulla differenza tra questi ultimi importi. Le cessioni devono essere registrate entro il giorno successivo (non festivo) alla data di vendita. Gli acquisti devono essere registrati entro 15 giorni dalla data dell’acquisto.

Quando, invece, si opera nel mercato primario e le opere sono vendute a fronte di un mandato senza rappresentanza, per superare la presunzione di acquisto e, quindi, nel caso di prima cessione dell’autore, per dimostrare che la vendita posta in essere dal professionista costituisce una prima cessione (su cui non è dovuto il diritto di seguito), la galleria deve tenere un apposito registro dove sono indicati la natura, la quantità dei beni ceduti e la data di ricezione degli stessi. Il registro può essere conservato anche in formato elettronico a condizione che risulti stampabile a richiesta da parte dei soggetti deputati al controllo.