Aspetti particolari: istruzioni per l'uso

Pubblicato in ÆS Arts+Economics n°5, Luglio 2019

Cosa indica il confine tra liberalità e sponsorizzazione: animus donandi versus controprestazione

Come già si è potuto comprendere le due fattispecie, pur riconducendosi ad un concetto ampio e trasversale di investimento culturale, sono profondamente diverse.
Dal punto di vista soggettivo mentre le erogazioni liberali fanno capo sia alle persone fisiche sia alle imprese, le sponsorizzazioni, con la loro natura commerciale, sono appannaggio solo di queste ultime. Mentre poi le erogazioni liberali sono un atto unilaterale ispirato dall’animus donandi del soggetto mecenate, le sponsorizzazioni hanno come fondamento giuridico un contratto che è il frutto di un accordo bilaterale.
Le erogazioni liberali sono donazioni che non prevedono “ricompense” se non un pubblico ringraziamento, contro la natura sinallagmatica delle sponsorizzazioni per cui è possibile prevedere una serie di controprestazioni a fronte del sostegno in denaro o in natura. Nel caso dell’erogazione liberale l’istituzione culturale emetterà una ricevuta/quietanza indicando l’importo, la data, i riferimenti del mecenate, la norma fiscale adottata e poco più; per la sponsorizzazione l’istituzione culturale dovrà emettere una fattura (anche se trattasi di sponsorizzazione tecnica o in natura) imponibile oltre iva 22% indicando nella descrizione i riferimenti al contratto e la descrizione sintetica del progetto culturale oggetto della sponsorizzazione.
Nel rapporto con i potenziali finanziatori, dunque, l’istituzione culturale dovrà avere ben chiare queste differenze così da misurare le modalità con cui reciprocarsi e stabilendo così con trasparenza i termini del sostegno alla buona causa.

Il giudizio qualitativo e gli aspetti quantitativi

Al di là dei perimetri indicati nei paragrafi precedenti che individuano le linee di confine tra erogazioni liberali e sponsorizzazioni, in entrambe le casistiche è importante affrontare una loro valutazione qualitativa e quantitativa. Dal punto di vista qualitativo è importante che il progetto culturale oggetto di intervento (la “buona causa” sia che si tratti di sostegno alle attività istituzionali che a un intervento specifico: restauro, mostra, concerto, ecc.) sia predisposto con le informazioni necessarie e gli allegati utili ad una comprensione completa (descrizione del progetto, business plan, preventivi, materiale fotografico, ecc.). Questa profilazione progettuale diventa naturaliter un allegato tecnico per il futuro fascicolo d’archivio e per il contratto di sponsorizzazione. Dal punto di vista quantitativo si tratta, alla luce del passaggio qualitativo di cui sopra, di assegnare un valore congruo ed equo all’intervento. Nel caso dell’erogazione liberale verificando la presenza o meno del modico valore (laddove infatti il valore non fosse modico sarà necessario un atto notarile) sia rispetto allo status del donante che del donatario, in quello delle sponsorizzazioni verificando anche qui la congruità dell’intervento, al fine di non sconfinare in un importo che possa risultare nel bilancio dell’impresa, un valore antieconomico.

Dimmi come ti chiami e ti dirò chi sei: forma, sostanza e definizioni

Nel variegato mondo della raccolta fondi, alla luce delle differenze e delle insidiose similitudini presenti, l’adozione di una terminologia appropriata anche da un punto di vista linguistico diventa fondamentale. Quante volte ci siamo imbattuti in brochure, cataloghi, banner che riportavano le diciture più fantasiose: “con il sostegno di...”, “grazie a ...”, “finanziato da...”, “main sponsor ....”, “Presenting partner”, “con il contributo di ......”, “supportati da....”. E l’elenco potrebbe continuare.
Se come abbiamo visto le tipologie presenti sono sostanzialmente due: erogazioni liberali e sponsorizzazioni, è opportuno limitarsi in via preferenziale ad utilizzare proprio le medesime diciture. Donor quindi se trattasi di erogazioni liberali (donazioni) e Sponsor, nel caso della sponsorizzazione, Member se associato o socio; possiamo comunque sempre optare per la versione italiana ed eventualmente appellare come mecenate il donatore. Altre terminologie appartengono più alla sfera della comunicazione che a quella giuridico/fiscale: bene esserne consapevoli quando si costruisce una strategia di raccolta fondi.

Il pubblico ringraziamento nelle erogazioni liberali: come?

Il Decreto ministeriale 3 ottobre 2002, attuativo dell’articolo 38 della legge 21 novembre 2000, n. 342, recante la prima disciplina delle agevolazioni fiscali in favore delle erogazioni liberali, fornisce alcune indicazioni di merito. Precisa infatti, all’articolo 5, comma 3, che possono considerarsi erogazioni liberali anche le elargizioni che diano luogo ad un “pubblico ringraziamento” del beneficiario al mecenate, senza che detto ringraziamento pubblico possa essere assimilato in qualche maniera ad una “controprestazione”, tipica del contratto di sponsorizzazione.
La disposizione richiamata stabilisce, infatti, che: “Ai fini del presente decreto, sono considerate erogazioni liberali anche le elargizioni di denaro per le quali il beneficiario formula pubblico ringraziamento al soggetto erogante”. Sono da considerare ammissibili anche tutte le manifestazioni pubbliche, fatte autonomamente o in forma congiunta da beneficiario e donatore, senza che queste rappresentino una condizione richiesta in alcun modo per l’erogazione, al fine di promuovere il gesto di mecenatismo senza comunque fare diretta pubblicità ai prodotti/ servizi del mecenate. Sono anche ammissibili manifestazioni pubbliche per coinvolgere i cittadini nella scelta di beni/iniziative da sostenere con atti di mecenatismo. Possono inoltre essere utilizzate targhe di ringraziamento con il nome o la ragione sociale del mecenate senza utilizzo di loghi.
Si ritiene che l’uso del logo possa essere accordato a tutti quei soggetti senza scopo di lucro, come ad esempio le Fondazioni bancarie, non essendo legato a motivi commerciali ma esclusivamente filantropici. Il pubblico ringraziamento è regolato anche dall’Art bonus che prevede la fattispecie: per apparire nell’elenco pubblico dei mecenati, disponibile sul portale Art bonus, che riporta la denominazione e l’oggetto dell’erogazione effettuata, il mecenate dovrà compilare un form online, rilasciando opportuna liberatoria e consenso al trattamento dei dati personali per tale fine.