Diritto di seguito e mercato dell'arte: conosciamo bene questi argomenti?

di Fabrizio Orsi

Pubblicato in ÆS Arts+Economics n°1, Luglio 2018

Con questo breve articolo, desidero trattare un tema particolarmente importante su cui negli ultimi anni si è sviluppato un corposo contenzioso che, finalmente, pare prossimo a una soluzione definitiva: parliamo del diritto di seguito, dovuto o non dovuto da parte delle gallerie che operano nel mercato primario dell’arte. Prima di entrare nel vivo del tema obbligatoriamente devo fare una piccola introduzione per riepilogare di che cosa parliamo quando parliamo di diritto di seguito e per definirne il campo in cui insiste.

Qualche nozione preliminare

Il diritto di seguito, o «droit de suite» detto alla francese, è il diritto dell’autore delle opere delle arti figurative e dei manoscritti a percepire un compenso calcoato in misura percentuale sul prezzo di ogni vendita (al netto dell’Iva ove dovuta) successiva alla prima cessione delle opere stesse da parte dell’autore.
Per vendita successiva alla prima cessione si intende quella comunque effettuata che comporta l’intervento, in qualità di venditori, acquirenti o intermediari, di soggetti che operano professionalmente nel mercato dell’arte, come le case d’asta, le gallerie d’arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere d’arte. Sono invece escluse dall’applicazione del diritto di seguito le transazioni effettuate tra privati. Con la legge 1° marzo 2002, n. 39 «Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità Europea. Legge comunitaria 2001» il governo era stato delegato ad emanare il decreto di attuazione della Direttiva 2001/84/CE sul diritto di seguito e ciò è avvenuto effettivamente con il decreto legislativo 13 febbraio 2006, n. 118 «Attuazione della direttiva 2001/84/CE, relativa al diritto dell’autore di un’opera d’arte sulle successive vendite dell’originale» (G.U. Serie generale n. 71 del 25/03/2006 ed in vigore dal 09/04/2006) che modifica gli artt. 144 e ss. della legge sul diritto d’autore (legge 22 aprile 1941, n. 633 e succ. mod.).Ai fini della applicazione del diritto di seguito, per opere si intendono le creazioni originali delle opere delle arti figurative (art. 2 della legge sul diritto d’autore), come quadri, collages, dipinti, disegni, incisioni, stampe, litografie, sculture, arazzi, ceramiche, opere in vetro, fotografie, nonché gli originali dei manoscritti, purché si tratti di creazioni eseguite dall’autore stesso o di esemplari considerati come opere d’arte e originali. Inoltre, le copie delle opere delle arti figurative prodotte in numero limitato dall’autore stesso o sotto la sua autorità, sono considerate come originali purché siano numerate, firmate o altrimenti debitamente autorizzate dall’autore. La SIAE è la società incaricata in Italia di incassare il compenso per diritto di seguito per conto di tutti gli artisti anche se non associati ad essa.
La percentuale che spetta all’autore è dovuta solo se il prezzo della vendita non è inferiore a € 3.000,00, è calcolata in base al prezzo di vendita dell’opera (al netto dell’IVA) ed è così determinata:
• 4% per la parte del prezzo di vendita fino a € 50.000,00;
• 3% per la parte del prezzo di vendita compresa tra € 50.000,01 e € 200.000,00;
• 1% per la parte del prezzo di vendita compresa tra € 200.000,01 e € 350.000,00;
• 0,5% per la parte del prezzo di vendita compresa tra € 350.000,01e € 500.000,00;
• 0,25% per la parte del prezzo di vendita superiore a € 500.000,00.
L’importo totale del compenso non può essere comunque superiore a € 12.500,00. Il diritto di seguito non si applica quando il venditore cede un’opera acquistata direttamente dall’artista meno di tre anni prima della vendita e il prezzo di vendita dell’opera non sia superiore ad euro 10.000,00 (al netto dell’IVA). La vendita si presume effettuata oltre i tre anni dall’acquisto salva prova contraria (scritta) fornita dal venditore (cd. stock exemption).
Da ultimo, il diritto di seguito non si applica alle cessioni di opere riguardanti un autore defunto da più di settanta anni; dopo la morte dell’autore, il diritto di seguito spetta agli eredi, secondo le norme del codice civile. In difetto di successori entro il sesto grado, il diritto è devoluto all’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAP) per i propri fini istituzionali.

Nascita dell’obbligo

Quindi rimane solamente un tema fondamentale da analizzare: ma le gallerie che operano nel mercato primario dell’arte, devono versare il diritto di seguito? Questo è l’annoso dilemma che fino ad oggi, non ha trovato una soluzione e una risposta chiara e definitiva da parte della SIAE che fin dalla entrata in vigore della normativa ha raccolto e distribuito agli autori il compenso per diritto di seguito anche sulle prime vendite.
A seguito dell’istanza congiunta delle gallerie del mercato primario e in attesa che MIBACT e Agenzia delle Entrate esprimano il proprio parere la SIAE ha di fatto «congelato» le posizioni delle gallerie che dimostrino di operare nel primo mercato attraverso documentazione contrattuale e contabile (contratto con l’artista, documenti di trasporto, fatture, registri di carico e scarico, ecc.) che attesti che si tratti di prime vendite.
Le stesse gallerie, con l’assistenza dell’Avv. Silvia Stabile, congiuntamente alla Associazione Nazionale Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea (ANGAMC), hanno inoltre instaurato un tavolo di lavoro con la SIAE, il Comitato Consultivo Permanente per il Diritto d’Autore del MiBACT (e il suo Presidente Avv. Paolo Marzano) e l’Agenzia delle Entrate che dovrebbe portare, auspicabilmente a breve, alla adozione di linee guida e di un vademecum per le gallerie con riguardo alla corretta applicazione della normativa sul diritto di seguito.

Il mandato senza rappresentanza

Analizziamo quello che attualmente accade in virtù del «congelamento» del DDS accordato attualmente da parte della SIAE.
Per poter ricorrere al congelamento, ossia alla sospensione del versamento del DDS, occorre che le gallerie abbiano stipulato, con l’artista, un contratto di mandato a vendere senza rappresentanza (art. 1705 c.c.) o contratto di commissione (art. 1731 c.c.).
In questi casi, la prassi è la seguente:
• in forza di un mandato a vendere senza rappresentanza o commissione di vendita, l’artista consegna l’opera d’arte alla galleria affinché la stessa si adoperi a venderla ad un cliente;la galleria d’arte, identificato il cliente e concluso l’affare, procede a vendere (ovvero a trasferire la proprietà dell’opera all’acquirente) in nome proprio ma per conto dell’artista, coerentemente con il mandato senza rappresentanza o contratto di commissione;
• la galleria incassa il corrispettivo della vendita dall’acquirente e regola monetariamente l’operazione con l’artista, versando a quest’ultimo il corrispettivo, trattenendo quanto pattuito precedentemente con l’artista, a titolo di commissione per l’esecuzione dell’operazione di intermediazione nella vendita; la galleria, in questo caso, riceve una fattura da parte dell’artista con data successiva alla data di vendita, riportata sulla fattura emessa al cliente della galleria (la galleria emette la fattura di vendita e successivamente la galleria riceve la fattura d’acquisto da parte dell’artista; la fattura dell’artista alla galleria ha dunque data successiva alla fattura emessa dalla galleria all’acquirente dell’opera).
La galleria, in questo modo, può agevolmente fornire alla SIAE la prova di non aver precedentemente acquistato (l’opera in oggetto non risulta tra le rimanenze di magazzino) e successivamente venduto l’opera d’arte.
Sul piano del diritto civile, in base al predetto rapporto contrattuale tra artista-galleria-acquirente, la proprietà del bene si trasferisce direttamente dall’artista al collezionista all’atto della vendita ancorché intermediata dalla galleria (prima cessione). In questi casi, infatti, la galleria d’arte non acquista mai la proprietà dell’opera; la stessa opera è consegnata in deposito presso la galleria ai fini espositivi e di vendita, in forza del mandato conferito dall’artista alla galleria.
Ipotesi differente è costituita dal caso in cui la galleria non operi tramite mandato o commissione, ma acquisti la proprietà dell’opera d’arte dall’artista (nella prima transazione la galleria non deve versare il diritto di seguito poiché è la «prima vendita») e successivamente anche a distanza di tempo o nel breve periodo rivende l’opera al cliente finale (versando giustamente il diritto si seguito, poiché si tratta della «seconda vendita”; con la sola eccezione della cd. stock exemption sopra descritta).

Due mercati differenti

La situazione che si è creata in Italia al recepimento della direttiva 2001/84/CE è una anomalia tutta italiana: negli altri Paesi europei, dove la direttiva 2001/84/ CE ha trovato anch’essa applicazione nelle legislazioni nazionali in materia di diritto d’autore, le società consorelle SIAE hanno applicato correttamente la norma sul DDS avendo tra l’altro ben chiara la distinzione tra gallerie del mercato primario, che lavorano tramite mandati o accordi specifici con l’artista (all’estero, cd. consignment agreement), e gallerie del mercato secondario, che comprano e rivendono opere d’arte già immesse nel mercato.
Ma noi abbiamo ben chiara questa distinzione tra primario e secondario? Quali sono le reali differenze tra questi due modi di fare mercato dell’arte?
Analizziamo velocemente il tutto partendo dal secondario. Le gallerie che operano sul mercato secondario (detto anche secondo mercato) sono quelle gallerie che acquistano le opere dai collezionisti e non direttamente dagli artisti. Solitamente, gli operatori che lavorano secondo questo schema promuovono la vendita di opere d’arte moderna (difficilmente contemporanea) oppure di opere del passato, specialmente di artisti non più viventi.
Punto fondamentale e di enorme differenziazione è quello che le stesse, non lavorano/collaborano direttamente con gli artisti che realizzano opere d’arte contemporanea e il loro core business è rappresentato dall’attività commerciale.
Le gallerie che invece operano sul mercato primario (primo mercato), sono quelle che non solo collaborano assiduamente con gli artisti viventi, promuovendone le relative opere sul mercato internazionale organizzando assieme a loro mostre ed eventi d’arte (pubblici o privati) e sostenendo anche finanziariamente ogni iniziativa legata alla promozione artistica, alla logistica delle opere ma che, oltre a questo, spesso e volentieri operano come i «vecchi mecenati di un tempo», sostenendo direttamente le progettazioni ed i costi di realizzazione per conto diretto dell’artista.
Possiamo quindi affermare con pieno diritto, quindi, che le gallerie che effettuano questo tipo di attività non solo prettamente commerciale ma anche promozionale oltre che di assistenza diretta alle esigenze degli artisti rientrano a pieno titolo nel settore primario del mercato dell’arte.
Va da sé che, se le gallerie del primario collaborano direttamente con gli artisti per la realizzazione dei nuovi progetti e le stesse gallerie vendono in nome proprio ma per conto dell’artista (difficilmente il giovane artista, riuscirebbe altrimenti a vendere e imporsi sul mercato sia nazionale che internazionale) e sembra strano che persistano ancora dei dubbi sul dovere/non dovere versare il diritto di seguito agli artisti con i quali collaborano.
Se la galleria del primario non sostenesse i costi di promozione, trasporto, assicurazione oltre alla diretta partecipazione a stand fieristici nazionali ed internazionali, l’artista rischierebbe di non essere riconosciuto, valorizzato ed apprezzato adeguatamente, come merita, a livello mondiale: in sostanza, sarebbe ben difficile che l’artista riuscisse a vendere le opere da lui stesso create, senza l’impegno costante della galleria che lo sostiene e asseconda ogni sua richiesta artistica.Detto ciò ci si domanda: le gallerie del settore primario devono quindi versare il diritto di seguito agli artisti con i quali collaborano direttamente e con i quali hanno instaurato dei rapporti di mandato o commissione ancorché, fiscalmente, sussista un obbligo di doppia fatturazione? La risposta è evidentemente no.
Il mercato primario e il mercato secondario dell’arte, sono due settori ben distinti ed entrambi degni di rispetto ma frutto di due filosofie e due approcci differenti. Le gallerie che lavorano nel mercato primario, come detto, svolgono un’attività di ricerca, di promozione e di finanziamento diretto a beneficio degli artisti, immettendo assieme ad essi, nel circuito internazionale dell’arte, le nuove opere realizzate. Caso diverso, invece, riguarda le gallerie che lavorano nel secondario, operando meramente sotto il profilo commerciale, comprando e rivendendo opere che precedentemente sono state valorizzate dal lavoro svolto dal settore primario su cui si innesta il lavoro proprio di valorizzazione del gallerista.
Detto tutto ciò non resta che augurarsi che anche da parte della SIAE venga finalmente compresa questa importante distinzione tra primario e secondario e, soprattutto, tra operazioni concluse con contratti di mandato o di commissione instaurati direttamente con gli artisti e attività di acquisto/rivendita di opere d’arte.
Siamo fiduciosi: il mercato attende a breve, linee guida nitide e definitive relative al comportamento da tenere, così da poter, infine, operare con chiarezza e con la piena certezza del diritto e ci auguriamo che questo possa avvenire davvero in tempi brevi.

Fabrizio Orsi è direttore finanziario di Galleria Continua - San Gimignano, Pechino, Les Moulins, Havana.