Il mercato dell'arte e il rischio di riciclaggio: la guardia di finanza tra prevenzione e repressione

di Pietro Sorbello

Pubblicato in ÆS Arts+Economics n°7, Gennaio 2020

Il mercato dell’arte: da una premessa interdisciplinare alla prospettiva antiriciclaggio

Il patrimonio storico-artistico rappresenta una delle principali ricchezze in Italia e la tutela dei beni culturali, che esprime una specifica identità nazionale, assume carattere necessariamente interdisciplinare1 . Nella conservazione dei beni culturali3 interagiscono infatti il diritto civile, avuto riguardo agli statuti della proprietà, il diritto pubblico in generale, considerato che la gestione e la tutela dei beni culturali è affidata al potere amministrativo, e il diritto penale in particolare, quale branca del primo al quale spetta rafforzare l’osservanza della normativa posta a tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione, la cui rilevanza è riconosciuta all’art. 9, secondo comma3 , della Costituzione. Un ulteriore profilo riguarda il diritto internazionale, con riferimento alla circolazione dei beni culturali, alla restituzione delle opere d’arte sottratte in caso di conflitto armato o comunque illecitamente e, da ultimo, alla prevenzione del finanziamento del terrorismo attraverso la vendita sul mercato nero dei reperti provenienti da siti culturali saccheggiati nelle zone in conflitto4. Questo profilo dei flussi finanziari anticipa il contenuto delle successive riflessioni, incentrate sulla tutela mediata dei beni culturali che passa attraverso la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e il contrasto alla ricchezza illecitamente accumulata. Il mercato dell’arte ha ormai assunto dimensioni enormi coinvolgendo Istituzioni, collezionisti, grandi investitori e finanche esponenti della criminalità organizzata5 , per i quali l’opera d’arte è un «bene rifugio» che non si deprezza, rappresenta un possibile mezzo di pagamento e conferisce potere e prestigio sociale. All’importantissimo lavoro svolto dall’Arma dei Carabinieri in materia di tutela del patrimonio culturale, si affianca una diversa prospettiva che vede in prima linea la Guardia di Finanza nell’esercizio delle esclusive funzioni di polizia economico-finanziaria6. Accanto agli operatori rispettosi delle regole, altri si avvicinano al mercato dell’arte per riciclare proventi illeciti7 o convogliare le proprie risorse su un bene in modo da occultare la propria capacità contributiva8, tenuto anche conto che la sua circolazione può non lasciare traccia. Quest’ultima circostanza, in particolare, manifesta quanto importante sia la collaborazione attiva degli operatori del settore, perché gli strumenti di natura penale non sono l’unico modo per combattere il riciclaggio: ad essi è stata da tempo affiancata una normativa volta alla prevenzione e contrasto dell’uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, che pone determinati obblighi a diverse categorie di operatori e professionisti che si sono progressivamente ampliate nel tempo, per evitare che ai fini di riciclaggio fossero sfruttati canali non ancora coperti da questa disciplina. In estrema sintesi, la direttiva 91/308/CEE del 10 giugno 1991 (I direttiva antiriciclaggio) ha definito il riciclaggio dei proventi di attività illecite in relazione ai reati connessi con il traffico di stupefacenti imponendo obblighi solo agli operatori finanziari. La direttiva 2001/97/CE del 04 dicembre 2001 (II direttiva) ha poi esteso l’ambito d’applicazione della prima per quanto riguarda sia la tipologia di reati, sia le professioni, che le attività coinvolte. Con la direttiva 2005/60/CE del 26 ottobre 2005 (III direttiva antiriciclaggio), recepita in Italia dal d.lgs. 24.11.2007, n. 231, la disciplina è stata adeguata alla rielaborazione delle raccomandazioni GAFI, estese nel 2003 anche al finanziamento del terrorismo, caratterizzandosi per obblighi più dettagliati per l’identificazione e la verifica dell’identità dei clienti e per la richiesta di misure di adeguata verifica rafforzata o semplificata a seconda della presenza di un rischio elevato o ridotto. Dopo dieci anni, è stata adottata direttiva 2015/849/UE del 20 maggio 20159 (IV direttiva) che ha allineato la disciplina unionale all’ultima revisione delle quaranta raccomandazioni del GAFI avvenuta nel 2012, attraverso l’ampliamento e la razionalizzazione del principio dell’approccio basato sul rischio quale guida del comportamento dei soggetti obbligati e per l’azione di controllo delle Autorità10. Con la direttiva 2018/843/UE del 30 maggio 201811 (V direttiva) si registra l’ultimo intervento dell’Unione europea, che ha aggiornato la quarta direttiva «raddrizzando il tiro dell’azione di prevenzione rispetto ad alcune questioni reputate di interesse nevralgico per accrescere le potenzialità del sistema», quali le valute virtuali12, le carte prepagate anonime ed il contante nel commercio di beni culturali, «reputati ancora anelli deboli nella catena della sicurezza antiriciclaggio e antiterrorismo13». Considerato che le principali fonti di finanziamento del terrorismo sono state individuate proprio nel commercio di antichità e opere d’arte e che tale settore non era stato ancora disciplinato, con la direttiva 2018/843/UE14 il legislatore europeo ha inteso colmare la lacuna, fermo restando che nell’ordinamento italiano erano già previsti obblighi antiriciclaggio a carico dei soggetti che esercitano case d’asta, gallerie d’arte o il commercio di cose antiche15.

La V direttiva antiriciclaggio e l’attenzione al mercato dell’arte: la questione dei porti franchi

Con l’attuazione della V direttiva, tra i destinatari degli obblighi antiriciclaggio saranno incluse le persone che commerciano opere d’arte, che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle stesse, nonché coloro che conservano opere d’arte, qualora tale attività sia effettuata all’interno di porti franchi, sempre che il valore dell’operazione o di un insieme di operazioni tra loro collegate sia pari o superiore a 10.000 euro16. Il tema dei porti franchi ha nel tempo assunto rilievo crescente, in parallelo con l’aumento della domanda di spazi dove depositare le opere d’arte. Tenuto conto che, in materia doganale, è qualificato territorio dello Stato quello entro cui si applica il regime doganale ordinario e che tale territorio, delimitato dalla linea doganale, non sempre coincide con il territorio politico, escludendosi dal primo le zone definite franche in senso doganale, negli ordinamenti giuridici vigenti l’espressione «zona franca» indica taluni istituti di diritto doganale il cui tratto comune è costituito dall’applicazione, ad un determinato ambito territoriale, di uno speciale regime doganale. Pur rientrando all’interno del territorio doganale dello Stato, le zone franche sono sottratte al regime doganale ordinario per effetto di una finzione legale di extraterritorialità. Si ha pertanto un porto franco quando l’area di riferimento è considerata, per espressa previsione legale, posta al di fuori della linea doganale ed è assoggettata ad uno speciale regime di franchigia grazie al quale tutte le operazioni inerenti al traffico commerciale marittimo (introduzione, deposito, magazzinaggio, commercializzazione, manipolazione, talora trasformazione delle merci e loro riesportazione via mare) sono esenti da dazi e dal regime di formalità e di sorveglianza ordinariamente applicabile nell’ambito del territorio doganale17. Proprio l’accennata domanda di spazi ha trasformato l’originaria vocazione dei porti franchi di rinviare le formalità doganali fino a quando il bene raggiunge la sua destinazione finale, a favore di servizi variegati ed interessanti quali, ad esempio per le opere d’arte, un clima controllato per la conservazione e una gestione riservata della relativa documentazione, che può consentire di dissimulare la provenienza o la destinazione dei beni, in molti casi trafugati dal territorio italiano18, così agevolando il rischio di riciclaggio19.
Nella prospettiva della lotta al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo, infatti, la mancata previsione dei porti franchi tra i destinatari degli obblighi antiriciclaggio ha finora costituito un vulnus al sistema di prevenzione in quanto le opere d’arte possono essere comperate e rivendute più volte, senza mai uscire dai depositi, potendo agevolare operazioni di riciclaggio. Se il recepimento della V direttiva estenderà gli obblighi antiriciclaggio anche ai porti franchi, deve tuttavia riconoscersi che l’obbligatorietà del diritto unionale investe soltanto gli Stati membri dell’Unione europea, con la conseguente irrilevanza nei confronti di altri Stati, ad esempio la Svizzera ove insistono, a Ginevra20, due porti franchi con la più grande superficie di deposito del territorio elvetico. È lo stesso rapporto del giugno 201521 sulla valutazione nazionale del rischio di riciclaggio e del finanziamento del terrorismo in Svizzera ad evidenziare che l’attività dei porti franchi non è coperta dalla legislazione antiriciclaggio, fermo restando che gli intermediari finanziari, i cui clienti utilizzano i servizi di un porto franco, sono soggetti agli obblighi di adeguata verifica e diligenza dal momento in cui passano attraverso un intermediario finanziario domiciliato in Svizzera, con il conseguente controllo avuto riguardo all’origine dei beni coinvolti. Al di fuori di un «contatto» con un soggetto destinatario degli obblighi antiriciclaggio, l’attività dei porti franchi rappresenta un settore potenzialmente a rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, come rilevato anche dal GAFI nel rapporto di mutua valutazione22, a maggior ragione in presenza della libertà di circolazione all’interno dello spazio Schengen23: l’assenza di controlli sulle persone alle frontiere interne e la facilità di occultare reperti e opere d’arte di modeste dimensioni, ma di valore significativo, consentono l’esportazione dei beni e la loro vendita sul mercato nero, anche molto tempo dopo rispetto al trafugamento.

Gli obblighi antiriciclaggio e l’approccio basato sul rischio. La segnalazione delle operazioni sospette e gli indicatori di anomalia

Poiché «il riciclaggio è uno dei canali più insidiosi di contaminazione fra il lecito e l’illecito, un passaggio essenziale senza il quale il potere d’acquisto ottenuto con il crimine resterebbe solo potenziale, utilizzabile all’interno del circuito illegale ma incapace di tradursi in vero potere economico»24, la terza direttiva richiese ad ogni Stato membro di imporre una serie di obblighi aventi finalità preventiva ed impeditiva del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo. La direttiva 2005/60/CE introdusse un sistema radicalmente diverso, ispirato ai contemporanei standard internazionali, più complesso e fondato su principi innovativi, recepiti in Italia con l’entrata in vigore del d.lgs. 231/200725. La terza direttiva ampliò infatti l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina, coinvolgendo altri operatori non finanziari, estese il sistema di prevenzione al finanziamento del terrorismo e previde «disposizioni più specifiche e dettagliate sull’identificazione e la verifica dell’identità del cliente e dell’eventuale titolare effettivo». Per la prevenzione e contrasto dell’uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, il d.lgs. 231/2007 introdusse «misure volte a tutelare l’integrità del sistema economico e finanziario e la correttezza dei comportamenti degli operatori tenuti alla loro osservanza. Tali misure sono proporzionate al rischio in relazione al tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, al prodotto o alla transazione e la loro applicazione tiene conto della peculiarità dell’attività, delle dimensioni e della complessità proprie dei soggetti obbligati che adempiono agli obblighi previsti a loro carico […] tenendo conto dei dati e delle informazioni acquisiti o posseduti nell’esercizio della propria attività istituzionale o professionale»26.
Conformemente alla revisione delle Raccomandazioni del GAFI, la disciplina fu pertanto informata ai principi della conoscenza del cliente e dell’approccio basato sul rischio: il contatto con il cliente costituisce pertanto il primo e fondamentale passaggio nell’applicazione degli obblighi antiriciclaggio. In particolare, la terza direttiva non si limitò più a richiedere l’identificazione, «sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente», ma impose l’adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo, che comporta anche l’ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto d’affari nonché un controllo costante durante tutta la durata del rapporto in modo da assicurare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che il soggetto obbligato ha del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all’origine dei fondi. La semplice richiesta di esibire un documento d’identità e la conseguente identificazione non esauriscono, pertanto, l’obbligo di adeguata verifica la cui inosservanza non consente una completa valutazione ai fini dell’eventuale segnalazione di operazioni sospette e comporta il sorgere dell’obbligo di astenersi dall’eseguire l’operazione. Se con la terza direttiva la valutazione del profilo di rischio è stata anticipata al primo contatto e consente di graduare l’adempimento degli obblighi di adeguata verifica, la quinta direttiva ha previsto che nell’applicazione delle misure rafforzate27 di adeguata verifica della clientela, fra i fattori di rischio i soggetti obbligati devono tenere conto anche delle operazioni relative ad oggetti di importanza archeologica, storica, culturale e religiosa o di raro valore scientifico28 Tra i diversi obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio29, la segnalazione di operazione sospetta è la migliore manifestazione del principio di collaborazione attiva30 che, a partire dal 1991, ha progressivamente coinvolto operatori finanziari, professionisti ed operatori non finanziari (da ultimo i porti franchi) per eliminare ambiti non coperti dalla disciplina di prevenzione. Ai sensi dell’art. 35, primo comma, del d.lgs. 231/2007 i destinatari della disciplina antiriciclaggioì31 «prima di compiere l’operazione, inviano senza ritardo alla Unità d’informazione finanziaria, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa». Il medesimo comma contiene due riferimenti alla nozione di sospetto, il primo indiretto e il secondo diretto: mentre, da una parte, «il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall’entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del presente decreto»; dall’altra, costituisce elemento di sospetto «il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui all’articolo 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente». Se nel secondo caso è il legislatore a qualificare non come sospetto a prescindere, ma come «elemento di sospetto», da valutare nell’ambito di una corretta adeguata verifica, i criteri di valutazione forniti dal primo caso confermano l’accennato collegamento funzionale tra quest’ultimo adempimento e la segnalazione di operazione sospetta. In questa fase ed ai fini antiriciclaggio, non sono richiesti né indizi né la prova del riciclaggio, ma uno standard dimostrativo inferiore integrato dal mero sospetto. Se quest’ultimo non ha cittadinanza nel processo penale, ove soltanto a determinate condizioni gli indizi consentono di affermare la responsabilità penale32, in un sistema volto alla prevenzione del riciclaggio il semplice sospetto è sufficiente per integrare l’obbligo di segnalazione, con la conseguenza che l’eventuale inadempimento non potrà essere scusato dalla non volontarietà perché, come vedremo, l’omessa segnalazione integra un illecito amministrativo rilevante anche per colpa33. Il primo comma dell’art. 35 dispone che la segnalazione sia inviata prima di compiere l’operazione e senza ritardo rispetto al momento in cui sono acquisiti gli elementi di sospetto. In maniera più esplicita, al secondo comma è previsto che «i soggetti obbligati non compiono l’operazione fino al momento in cui non hanno provveduto ad effettuare la segnalazione di operazione sospetta»34. Tale disposizione rispecchia i principi generali fissati all’art. 2 del d.lgs. 231/2007, perché non richiede il mero adempimento dell’obbligo di segnalazione, ma un adempimento preventivo rispetto all’operazione sospetta per consentire all’UIF di esercitare il potere di sospensione previsto al successivo art. 6, quarto comma, lett. c)35. Il punto saliente di questa disposizione ruota intorno al quando effettuare la segnalazione, coincidente con il momento in cui sono acquisiti gli elementi di sospetto, tenuto conto che l’art. 58 sanziona in via amministrativa (soltanto36) l’omessa segnalazione di operazioni sospette, salvo come vedremo che il fatto costituisca reato. Per agevolare l’individuazione di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, le Amministrazioni interessate37 forniscono indicatori esemplificativi di anomalia suddivisi in indicatori generali, che si applicano in quanto compatibili a tutti i destinatari delle disposizioni antiriciclaggio, e indicatori specifici per categoria di soggetti, ivi compresi quelli che esercitano attività di commercio di cose antiche nonché attività di case d’asta o galleria d’arte ai sensi dell’art. 3, quinto comma, lettere b) e c) del d.lgs. 231/2007 e dell’art. 2, primo comma, lett. l) e m) del D.M. 17.02.201138. Gli indicatori di anomalia sono volti a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive e hanno lo scopo di contribuire al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette. La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sè sufficiente per l’individuazione e la segnalazione di operazioni sospette, per le quali è necessario una valutazione concreta specifica. Al contrario, l’impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti della clientela ad uno o più degli indicatori, può non essere sufficiente ad escludere che l’operazione sia sospetta. Quale temperamento dello stato di incertezza soggettiva connessa alla valutazione sul sospetto rilevante ai sensi del citato art. 35, per il quarto comma del medesimo articolo «le comunicazioni delle informazioni, effettuate in buona fede dai soggetti obbligati, dai loro dipendenti o amministratori ai fini della segnalazione di operazioni sospette, non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. Le medesime comunicazioni non comportano responsabilità di alcun tipo anche nelle ipotesi in cui colui che le effettua non sia a conoscenza dell’attività criminosa sottostante e a prescindere dal fatto che l’attività illegale sia stata realizzata»: l’adempimento in buona fede dell’obbligo di segnalazione integra pertanto la scriminante prevista dall’art. 51 c.p., in quanto tale idonea ad escludere tout court, per l’unità dell’ordinamento stesso, l’antigiuridicità del comportamento per ogni ramo del diritto39. Poiché i soggetti obbligati devono pertanto valutare con la massima attenzione comportamenti e caratteristiche dell’operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, siano egualmente sintomatici di profili di sospetto, risulta evidente la stretta connessione funzionale tra i principali obblighi antiriciclaggio e, in particolare, come la segnalazione di operazioni sospette sia la naturale conseguenza di un corretto adempimento dell’obbligo di adeguata verifica40 allorquando, anche attraverso richieste di informazioni e documenti41 , non sia stato possibile normalizzare una circostanza anomala. Gli operatori utilizzano la casistica fornita dagli indicatori di anomalia quale strumento operativo per la valutazione della sussistenza di un’operazione sospetta di riciclaggio42 selezionando gli indicatori in relazione all’attività concretamente svolta. In particolare, a titolo esemplificativo si segnalano43, tra gli indicatori generali di anomalia connessi a:

1. l’identità o all’atteggiamento del cliente.

1.1. Il cliente fornisce informazioni palesemente inesatte, incomplete ovvero false con riguardo a: la propria identità o quella dell’eventuale titolare effettivo; lo scopo e la natura della operazione richiesta; l’attività esercitata; la situazione economica e patrimoniale propria o dell’eventuale gruppo societario di appartenenza; il potere di rappresentanza, l’identità dei delegati alla firma, la struttura di proprietà o di controllo societario.
1.2. Il cliente utilizza documenti identificativi che sembrano contraffatti.
1.3. Il cliente si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti ordinariamente acquisiti per l’esecuzione dell’operazione ovvero per il regolamento delle prestazioni.
1.4. Il cliente, all’atto di esibire documenti di identità ovvero alla richiesta di fornire informazioni sull’operazione, rinuncia ad eseguirla.
1.5. Il cliente mostra un’inusuale familiarità con i presidi previsti dalla normativa in tema di adeguata verifica della clientela e di rilevazione di segnalazione di operazioni sospette, ovvero pone ripetuti quesiti in ordine alle modalità di applicazione di tali presidi.
1.6. Il cliente dimostra di non avere adeguata conoscenza della natura, dell’oggetto o dello scopo dell’operazione richiesta, suscitando il dubbio che egli possa agire con finalità illecite per conto di un soggetto terzo (persona fisica, giuridica o ente di fatto).
1.7. Il cliente richiede prestazioni tese a dissimulare l’origine illecita di capitali ed è noto per essere stato sottoposto a procedimento penale o a provvedimenti di sequestro, ovvero è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato) a soggetti sottoposti a procedimento penale o a provvedimenti di sequestro, ovvero richiede di effettuare operazioni con soggetti noti per essere state sottoposti a procedimenti penali o a provvedimenti di sequestro.
1.8. Il cliente è censito, è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente o associato) a soggetti censiti ovvero richiede di effettuare operazioni con soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo.
1.9. Il cliente opera in Stati diversi dai paesi terzi con regime equivalente individuati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze e richiede le seguenti prestazioni, senza fornire ragionevoli motivi legati alla attività esercitata o a particolari condizioni adeguatamente documentate: costituzione o trasferimento, nei predetti Stati, di diritti reali su immobili; operazioni di ricezione e/o trasferimento di fondi; spedizione di fondi a un ristretto numero di beneficiari stranieri localizzati nei predetti Stati.

2. le modalità di esecuzione delle operazioni.

2.1. Richiesta di prestazioni o effettuazione di operazioni aventi oggetto ovvero scopo non compatibile con il profilo economico-patrimoniale o con l’attività del cliente ovvero con il profilo economico patrimoniale dell’eventuale gruppo societario a cui lo stesso appartiene.
2.2. Operazioni che comportano l’impiego di disponibilità che appaiono del tutto sproporzionate rispetto al profilo economico-patrimoniale del soggetto che le pone in essere.
2.3. Operazioni richieste da organismi non lucrativi per finalità non compatibili con quelle dichiarate in base alla documentazione prodotta dall’ente.
2.4. Operazioni, specie se effettuate in contanti, disposte da più clienti recanti lo stesso indirizzo, specie se tale indirizzo appartiene anche ad una società commerciale e ciò appare incoerente rispetto all’attività dichiarata dagli stessi.
2.5. Richiesta di prestazioni o effettuazione di operazioni con modalità inusuali e palesemente ingiustificate rispetto al normale svolgimento della professione o dell’attività.
2.6. Frequente rilascio di deleghe o procure al fine di evitare contatti diretti con l’operatore.
2.7. Frequente richiesta di prestazioni per conto di un soggetto terzo in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o al rapporto tra le parti o a particolari condizioni adeguatamente documentate.
2.8. Ricorso a caselle postali o a indirizzi postali diversi dal domicilio fiscale o professionale, ovvero ad altre forme di domiciliazione di comodo.
2.9. Ripetuta chiusura e riapertura del conto gioco con prelievo sistematico delle somme in giacenza.
2.10. Estinzione anticipata e inaspettata, in misura totale o parziale, dell’obbligazione da parte del cliente.
2.11. Richiesta di prestazione a un operatore dislocato in località distante dalla zona di residenza o dalla sede effettiva dell’attività del cliente, in assenza di ragionevoli motivi.
2.12. Richiesta di prestazioni o operazioni con configurazione illogica, specie se economicamente o finanziariamente svantaggiose per il cliente.
2.13. Richiesta, in assenza di ragionevoli motivi, di modificare le condizioni e le modalità di svolgimento della prestazione, specie se le modifiche richieste comportano ulteriori oneri a carico del cliente.
2.14. Richiesta di effettuare operazioni con modalità eccessivamente complesse o involute in rapporto allo scopo dichiarato.
2.15. Acquisto di beni di pregio a un prezzo molto superiore al valore di mercato o di stima degli stessi, specie se effettuato per contanti.
2.16. Richiesta di concludere l’operazione in fretta e a prescindere da qualsiasi valutazione attinente al prezzo.

3. i mezzi di pagamento44 utilizzati.

3.1. Proposta di regolare i pagamenti mediante strumenti incoerenti rispetto alle ordinarie prassi di mercato, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o a particolari condizioni adeguatamente documentate.
3.2. Ricorso ripetuto ovvero per importi rilevanti al contante, a libretti di deposito al portatore ovvero ad altri titoli al portatore, nonché a valuta estera o all’oro.
3.3. Versamento di un consistente acconto in contanti e regolamento della restante parte avvalendosi di un intermediario situato in Stati diversi dai paesi terzi con regime equivalente individuati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.
3.4. Utilizzo di banconote in tagli inusuali rispetto al tipo di operazione effettuata, di banconote impacchettate o arrotolate in modo inusuale ovvero di banconote molto logore.
3.5. Frequente utilizzo di strumenti di moneta elettronica, specie non nominativa, per importi complessivamente rilevanti.
3.6. Richiesta, in assenza di ragionevoli motivi, di modificare le modalità di pagamento già convenute, soprattutto se ciò implica il ricorso a mezzi di pagamento non appropriati alle ordinarie prassi di mercato.
3.7. Richiesta di accredito delle vincite su conti sempre diversi.
3.8. Improvviso e ingiustificato intervento di un terzo a copertura dell’esposizione di un cliente attraverso il pagamento in un’unica soluzione, specie se effettuato per importo rilevante in contanti, quando era stato concordato in origine un pagamento rateizzato.
3.9. Proposta di regolare sistematicamente i pagamenti secondo modalità tali da suscitare il dubbio che si intenda ricorrere a tecniche di frazionamento del valore economico dell’operazione, in assenza di ragionevoli motivi legati all’attività esercitata o a particolari condizioni adeguatamente documentate.
3.10. Proposta di regolare i pagamenti mediante mezzi provenienti, a diverso titolo, da soggetti estranei al rapporto negoziale in assenza di ragionevoli motivi legati all’attività esercitata.
3.11. Utilizzo della stessa carta di credito o del medesimo conto corrente bancario per ricaricare o prelevare da conti gioco diversi, ovvero utilizzo di più carte di credito o conti correnti per ricaricare o prelevare dallo stesso conto gioco. Tra gli indicatori specifici di anomalia relativi alle attività di commercio di cose antiche e l’esercizio di case d’asta o galleria d’arte, si riportano:
1. Richiesta di acquisto o vendita di beni di valore in contanti per importi molto rilevanti.
2. Acquisto o vendita di beni di valore ad un prezzo incoerente rispetto al profilo economico-finanziario del cliente.
3. Acquisto di beni per importi molto elevati da parte di una società che presenta un capitale sociale ridotto.
4. Acquisto o vendita di beni di valore senza disporre di adeguate informazioni sulle caratteristiche e sul valore degli stessi.
5. Acquisto o vendita di uno o più beni di valore in un ristretto arco di tempo, soprattutto se per importi complessivamente molto differenti.
La nozione di sospetto, che impone l’adempimento dell’obbligo, deve essere individuata «tenendo conto che la segnalazione ha la funzione di mero filtro [e] non è subordinata all’evidenziazione dalle indagini preliminari dell’operatore e degli intermediari di un quadro indiziario di riciclaggio, e neppure all’esclusione, in base al loro personale convincimento, dell’estraneità delle operazioni ad una attività delittuosa, ma ad un giudizio puramente tecnico sulla idoneità di esse, valutati gli elementi oggettivi e soggettivi che le caratterizzano, ad essere strumento di elusione alle disposizioni [antiriciclaggio]»45.
In sintesi, la segnalazione di operazioni sospette si fonda su una compiuta valutazione delle informazioni raccolte nell’ambito dell’adeguata verifica e conservate. A tal fine gli operatori valutano complessivamente, nel tempo, i rapporti intrattenuti con i clienti, avendo riguardo alle operazioni compiute. Se ciò consente di individuare eventuali incongruenze rispetto alla capacità economica del cliente, sono però escluse dall’area valutativa indagini esterne anche perché gli operatori non hanno poteri investigativi per ottenere, in caso di mancata collaborazione del cliente, le informazioni necessarie alla valutazione dello scopo. Occorre tuttavia rilevare che l’art. 42, primo comma, del d.lgs. 231/2007 pone un obbligo di astensione «dall’instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni» quando non sia possibile l’adeguata verifica: in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, l’inosservanza di tale obbligo può comportare una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 50.000 euro ai sensi del combinato disposto dei commi secondo e terzo dell’art. 56 del d.lgs. 231/2007. Da ultimo, tutte le informazioni relative alle segnalazioni di operazioni sospette, in ordine sia al contenuto sia alla effettuazione delle stesse nonché alle persone che hanno effettuato la segnalazione, sono soggette a un regime di rigorosa riservatezza stabilita dall’art. 38 del medesimo decreto46 ed è fatto divieto ai soggetti tenuti alla segnalazione di dare comunicazione al cliente interessato o a terzi dell’avvenuta segnalazione, dell’invio di ulteriori informazioni richieste dalla UIF o dell’esistenza ovvero della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. È inoltre previsto che «la trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette, le eventuali richieste di approfondimenti, nonché gli scambi di informazioni, attinenti alle operazioni sospette segnalate, tra la UIF, la Guardia di finanza, la DIA, le autorità di vigilanza di settore e gli organismi di autoregolamentazione, avvengono per via telematica, con modalità idonee a garantire la tutela della riservatezza, la riferibilità della trasmissione dei dati ai soli soggetti interessati, nonché l’integrità delle informazioni trasmesse».

L’attività ispettiva antiriciclaggio della Guardia di Finanza: dai poteri amministrativi all’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria

L’art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 attribuisce, agli «organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa», poteri istruttori «per l’accertamento delle violazioni di rispettiva competenza [...] fatto salvo l’esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti». L’espressione «poteri istruttori» definisce il complesso di poteri autoritativi, di natura amministrativa, finalizzati al controllo dell’osservanza di determinati obblighi e qualificati istruttori perché funzionali (anche) all’irrogazione di sanzioni amministrative47. Se in materia tributaria l’esercizio dei poteri istruttori, previsti da una disciplina speciale48 rispetto alla legge 689/1981, persegue lo scopo (immediato) di controllare l’adempimento spontaneo del contribuente rispetto ad una serie di obblighi (tenuta di scritture contabili, dichiarazione del presupposto, autoliquidazione e versamento dell’imposta) e (più mediato) di esercitare la funzione di accertamento dei tributi, di riscossione e di irrogazione delle sanzioni, nella disciplina antiriciclaggio l’attività della Guardia di Finanza è volta a garantire l’integrità del sistema finanziario49. Anche in questo caso sono riconosciuti al Corpo specifici poteri di accertamento previsti dal D.P.R. 31.03.1988, n. 14850 e dal citato d.lgs. 231/200751, fermo restando quelli corrispondenti alle funzioni di polizia giudiziaria qualora nel corso delle attività ispettive di natura amministrativa emergessero indizi di reato52. Nel settore antiriciclaggio, il Corpo esercita le proprie peculiarità di Forza di polizia specializzata per le investigazioni economiche - finanziarie mediante:
a. gli accertamenti amministrativi connessi all’approfondimento investigativo delle segnalazioni di operazioni sospette, provenienti dall’Unità di Informazione Finanziaria (di seguito UIF);
b. le ispezioni presso gli intermediari, i professionisti ed altri operatori non finanziari per la verifica del rispetto degli obblighi antiriciclaggio;
c. le indagini di polizia giudiziaria, d’iniziativa o su delega dell’Autorità Giudiziaria, finalizzate a disarticolare le reti di riciclaggio e di reimpiego dei proventi illeciti53.
Inoltre, nell’ambito del settore dell’antiterrorismo, la Guardia di Finanza completa e rafforza l’apparato investigativo che gravita principalmente sulle due Forze di polizia a competenza generale, Arma dei Carabinieri e Polizia di Stato, affiancando all’azione repressiva tradizionale lo sviluppo d’indagini preventive e collaterali, mirate sui flussi finanziari che alimentano gli investimenti a sostegno dei gruppi criminali nazionali ed internazionali. In particolare, l’UIF riceve le segnalazioni da parte dei soggetti obbligati e ne effettua l’analisi finanziaria54; fermo quanto previsto dall’art. 331 c.p.p. in ordine all’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria, trasmette, senza indugio, le segnalazioni che presentano un rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e i risultati delle analisi svolte, alla Direzione investigativa antimafia e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza55, che, a loro volta, le trasmettono tempestivamente al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo qualora siano attinenti alla criminalità organizzata o al terrorismo56. Una volta pervenuta la segnalazione di operazioni sospette unitamente all’analisi finanziaria svolta dall’UIF, il citato Nucleo Speciale e i militari appartenenti ai Reparti della Guardia di Finanza appositamente delegati dal medesimo Nucleo approfondiscono le segnalazioni di operazioni sospette57, con i poteri attribuiti al Corpo dalla normativa valutaria. Oltre l’approfondimento delle segnalazioni, la Guardia di Finanza esegue anche ispezioni e controlli58 per verificare la corretta osservanza degli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio ed antiterrorismo e, in caso di violazione, accertare i connessi illeciti amministrativi59 e penali60.
L’attività amministrativa svolta nei termini sopra accennati può concludersi con l’emergere di:
a. una o più violazioni amministrative connesse all’inosservanza, tra gli altri, degli obblighi di adeguata verifica e di astensione (art. 56), di conservazione (art. 57), di segnalazione delle operazioni sospette (art. 58) nonché a disposizioni varie, ivi compresa la violazione del divieto di pagamenti in contanti sopra soglia (art. 63). A fattor comune, la sanzione amministrativa pecuniaria comminata alla violazione degli obblighi di adeguata verifica, conservazione e segnalazione prevede un importo base61 che aumenta nelle ipotesi di «violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime62». Conferma lo stretto collegamento funzionale tra i citati obblighi la previsione del cumulo giuridico63 per cui, ai sensi del quinto comma dell’art. 58, «ai soggetti obbligati che, con una o più azioni od omissioni, commettono, anche in tempi diversi, una o più violazioni della stessa o di diverse norme previste […] in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione da cui derivi, come conseguenza immediata e diretta, l’inosservanza dell’obbligo di segnalazione di operazione sospetta, si applicano unicamente le sanzioni previste dal presente articolo».
b. una o più fattispecie incriminatrici tra quelle previste all’art. 55 del d.lgs. 231/2007 avuto riguardo, nell’adempimento dell’adeguata verifica, alla falsità dei dati e delle informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all’esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all’operazione (primo comma); per l’obbligo di conservazione, all’acquisizione o conservazione di dati falsi o informazioni non veritiere nonché al ricorso a mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni (secondo comma). In entrambi i casi è prevista la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro. La medesima pena è comminata anche a chi, obbligato ai sensi del citato art. 22 a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell’adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere (terzo comma). È sanzionata in misura meno grave, come contravvenzione, la violazione del divieto di comunicazione inerenti le segnalazioni di operazioni sospette (quarto comma). Accanto alle incriminazioni previste dal d.lgs. 231/2007, nel corso degli accertamenti ispettivi possono emergere anche indizi di altre fattispecie previste nella legislazione penale comune e speciale quali, ad esempio, ricettazione64, riciclaggio, usura, abusiva attività finanziaria, etc.
c. situazioni non immediatamente integranti violazioni, ma che sono comunicate al Reparto del Corpo competente ai fini dell’attività istituzionale65.

Alcune applicazioni giurisprudenziali in materia di inosservanza degli obblighi di segnalazione, (auto)riciclaggio e responsabilità degli enti ex d.lgs. 08.06.2001, n. 231.

Un rapido cenno meritano alcune sentenze della Suprema Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi su tre aspetti rilevanti ai fini delle riflessioni sul rapporto tra il mercato dell’arte e il rischio di riciclaggio: a. la possibilità e le condizioni per cui, dall’omessa segnalazione di operazioni sospette, consegua in capo al soggetto obbligato una responsabilità in concorso per riciclaggio; b. la rilevanza del godimento personale quale causa di esclusione della punibilità per il delitto di autoriciclaggio; c. la responsabilità amministrativa degli enti in relazione al reato presupposto di (auto) riciclaggio.

L’omessa segnalazione di operazioni sospette e la responsabilità del soggetto obbligato in concorso per riciclaggio.

L’adempimento della segnalazione di operazione sospetta rappresenta la migliore manifestazione del principio di collaborazione attiva. Ai sensi del citato art. 35 i destinatari della disciplina antiriciclaggio «quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio» sono tenuti ad inviare all’UIF una segnalazione di operazione sospetta e l’omissione è sanzionata in via amministrativa dall’art. 58 del d.lgs. 231/2007, salvo che il fatto costituisca reato. La clausola di riserva «salvo che il fatto costituisca reato» introduce la possibilità che la mancata segnalazione di operazione sospetta assuma esclusiva rilevanza penale allorquando sia cosciente e volontaria, potendo integrare un contributo causale alla realizzazione del riciclaggio prestato in via omissiva a condizione e nei limiti in cui l’obbligo di segnalazione individui una posizione di garanzia rilevante ai sensi dell’art. 40, secondo comma, c.p., a norma del quale «non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo». In tema di concorso mediante omissione nel reato commissivo, in presenza di un obbligo giuridico di impedire l’evento la giurisprudenza di legittimità riconosce ormai pacificamente che per aversi responsabilità, occorre che il garante si sia rappresentato l’evento, nella sua portata illecita; tale rappresentazione66 può consistere anche nella prospettazione dell’evento come evenienza solo eventuale. Detto altrimenti, «si ritiene che il garante possa rispondere anche a titolo di dolo eventuale per non aver impedito la commissione di un reato da parte di altri67» purché vi sia «una rappresentazione anticipata delle conseguenze della condotta, anche nel caso in cui queste conseguenze non siano volute ma comunque accettate68». Nonostante parte della dottrina non ravvisi un potere impeditivo del riciclaggio69, la giurisprudenza ha individuato nell’obbligo di segnalazione una posizione di garanzia, con i limiti imposti dall’osservanza del principio di colpevolezza: a dispetto della rubrica «segnalazione di operazione sospetta», l’obbligo di segnalazione potrà ragionevolmente integrare la fattispecie omissiva impropria soltanto nell’ipotesi in cui soggetto obbligato abbia conoscenza e non già nutra un mero sospetto sull’esistenza di operazioni di riciclaggio e quindi sull’origine illecita dei proventi70. Tale posizione è stata ribadita dalla Suprema Corte per cui le operazioni autorizzate da un direttore di banca integravano tanto degli indicatori di anomalia, in presenza dei quali è stata comunque omessa la segnalazione, quanto indici sintomatici del dolo perché la situazione presentava «un significato inequivoco che imponeva all’agente una scelta consapevole: agire segnalando o, al contrario, omettere di intervenire consentendo così il perpetrarsi della condotta criminosa71». Alla configurabilità del reato di riciclaggio segue la possibilità di disporre il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente72 ai sensi del combinato disposto degli artt. 648-quater c.p. e 321, secondo comma, c.p.p.

La rilevanza del godimento personale quale causa di esclusione della punibilità per il delitto di autoriciclaggio.

La caratteristica tradizionale del reato di riciclaggio previsto all’art. 648-bis c.p. è stata l’impunità dell’autore del delitto presupposto, espressa dalla clausola iniziale «fuori dai casi di concorso nel reato», fino all’incriminazione dell’autoriciclaggio avvenuta con la citata legge 186/201473: anziché eliminare tale clausola è stata introdotta una fattispecie autonoma, che vede quale soggetto attivo soltanto chi ha commesso o concorso a commettere il delitto non colposo presupposto. Le condotte incriminate dall’art. 648-ter.1 c.p. sono l’impiego, la sostituzione ed il trasferimento dei proventi da delitto non colposo in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, a condizione che siano idonee ad ostacolare concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa74 di denaro, beni o altre utilità. Diversamente dal delitto di riciclaggio, nel quale sono in via residuale incriminate le «altre operazioni», l’autoriciclaggio contiene pertanto una elencazione tassativa delle condotte punibili. Inoltre la funzionalizzazione delle condotte di sostituzione e trasferimento dei beni all’interno dell’attività economica75, assente nella struttura dell’art. 648-bis, le caratterizza come specifiche modalità della più ampia condotta di impiego dei proventi illeciti nell’economia legale. Il quarto comma dell’art. 648-ter.1 esclude la punibilità delle condotte attraverso le quali il denaro, i beni o le altre utilità sono destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale: con tale previsione il legislatore ha sostanzialmente ribadito quanto affermato nel primo comma con l’esclusiva criminalizzazione delle condotte, commesse dallo stesso autore del reato presupposto, che consentono di reimmettere nel circuito economico-finanziario dei proventi illeciti76. Il richiamo alle prospettive in premessa consente di accennare alla non semplice applicazione dell’ipotesi di non punibilità proprio con riferimento al mercato dell’arte: se un’opera è acquistata con proventi da delitto non colposo precedentemente commesso dallo stesso acquirente, che sono in questo modo sostituiti (riciclati), costui risponderà di autoriciclaggio se tali somme saranno state considerate impiegate in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative. Qualora l’acquisto sia invece destinato alla mera utilizzazione o al godimento personale77 la punibilità per l’autoriciclaggio sarà esclusa.

La responsabilità amministrativa degli enti in relazione al reato presupposto di (auto) riciclaggio.

Secondo l’art. 28-octies del d.lgs. 08.06.2001, n. 231, sulla responsabilità per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, ricettazione, riciclaggio, reimpiego ed autoriciclaggio presuppongono la responsabilità amministrativa dell’ente. A tal fine, il reato presupposto deve essere commesso, nell’interesse o a vantaggio dell’ente78, da un soggetto in posizione apicale79 o da persone a questo subordinate80. A questi due criteri oggettivi di collegamento tra il fatto reato e l’ente si affianca il terzo, integrato dal comportamento doveroso di organizzarsi in modo da prevenire reati della specie di quello verificatosi: nella violazione di tale dovere si ravvisa, sul piano soggettivo, la colpa di organizzazione dell’ente. Premesso che, ai sensi dell’art. 1, secondo comma, il d.lgs. 231/2001 si applica soltanto agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica, basti ricordare che se il commercio di cose antiche o l’esercizio di case d’asta o gallerie d’arte costituisce l’oggetto sociale ed i reati presupposto di cui al citato art. 28-octies sono stati commessi nell’interesse o vantaggio della società, in presenza di colpa dell’organizzazione, alla responsabilità penale per ricettazione o riciclaggio si affiancherà quella amministrativa dell’ente. Accanto alle sanzioni pecuniarie, l’art. 28-octies, secondo comma, commina anche quelle interdittive81 per una durata non superiore a due anni. È inoltre prevista la confisca, ai sensi dell’art. 19, del prezzo o del profitto del reato, anche per equivalente82.

Conclusioni

L’art. 1 del Codice dei beni culturali e del paesaggio dispone che i beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica siano destinati alla fruizione della collettività. Tra le forze di polizia, la tutela diretta del patrimonio archeologico, storico, artistico e culturale nazionale è dall’ordinamento attribuita in via esclusiva all’Arma dei Carabinieri, che attraverso l’elevatissima professionalità del Comando per la tutela del patrimonio culturale83 svolge le attività di prevenzione e di contrasto degli illeciti in materia, provvedendo altresì al recupero dei beni84. In una più ampia prospettiva, che tiene immediatamente conto dell’integrità del sistema finanziario, un reperto archeologico, un’opera d’arte così come un diamante possono tuttavia costituire strumenti per riciclare nonché fonti per finanziare il terrorismo, come recentemente ribadito dal Comitato di Sicurezza Finanziaria nella seconda analisi dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in Italia85. In questa prospettiva si inserisce l’attività del Corpo della Guardia di Finanza, che esercita in via esclusiva le funzioni di polizia economico-finanziaria e, nello specifico settore, anche i poteri in materia valutaria e quelli previsti dalla normativa antiriciclaggio. Per certi aspetti si può allora affermare che la tutela del patrimonio culturale passa anche attraverso la collaborazione attiva degli operatori del settore, i quali con la segnalazione di operazioni sospette «sollecitano86» l’intervento delle Autorità competenti. Quest’ultimo profilo investe considerazioni sul tema della responsabilità sociale dell’impresa, sul rapporto tra diritto, etica ed economia87 nonché sulle ragioni dell’osservanza delle regole sintetizzabili, da una parte, nella condivisione dei valori che la regola intende tutelare e, dall’altra, nella mera convenienza perché la violazione sarebbe sconveniente per il costo della sanzione o semplicemente in termini di immagine88. Una fonte (o una delle fonti) della responsabilità sociale d’impresa si rinviene nell’impostazione solidaristica della Costituzione, che consente di cogliere «clausole di socialità» negli artt. 2, per il richiamo ai doveri di solidarietà politica, economica e sociale, e 41, sull’iniziativa economica privata che è libera, ma «non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale»: sulla base di questi presupposti, el mercato dell’arte anche l’osservanza delle regole sopra esposte contribuisce alla tutela del patrimonio culturale ed a preservare la memoria della comunità nazionale. Negli stessi termini può infine comprendersi la vocazione sociale della Guardia di Finanza che suscita rispetto non per il timore che incute, ma perché ispira fiducia negli operatori onesti, che in essa individuano un baluardo per la sicurezza economico-finanziaria89.

Pietro Sorbello è Tenente Colonnello nella Guardia di Finanza. Titolato Corso Superiore di Polizia Tributaria. Comandante del Gruppo Tutela Spesa Pubblica del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Roma.

Note

(1) In questi termini DEMURO G.P., Beni culturali e tecniche di tutela penale, Milano, 2002, pagg. 1 e 7.
(2) L’espressione è per la prima volta utilizzata nell’art. 1 della Convenzione Unesco per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato firmata all’Aja il 15 maggio 1954. Per l’approfondimento si veda BENVENUTI P.-SAPIENZA R., La tutela internazionale dei beni culturali nei conflitti armati, Milano, 2007.
(3) Ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, «1. In attuazione dell’art. 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all’art. 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del presente codice. 2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura». La nozione di patrimonio culturale si ricava al successivo art. 2 per cui «1. Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici. 2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà. […] 5. I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela. […]».
(4) Si rinvia ai Rapporti del GAFI-FATF, Emerging Terrorist Financing Risks nonchè Financing of the terrorist organisation Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL): www.fatf-gafi.org.
(5) Da ultimo si veda SANNINO C., Ritrovati i due Van Gogh trafugati ad Amsterdam 14 anni fa: un tesoro da 100 milioni di dollari finito nelle mani della camorra, in Repubblica, 30.09.2016, nonché SIRONI F., Il tesoro segreto di Massimo Carminati, in L’Espresso, 13.12.2016.
(6) Per l’approfondimento si rinvia a SCUOLA DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA, La Polizia economico-finanziaria: il ruolo della Guardia di Finanza (a cura dei frequentatori del 31° Corso Superiore “Enrico DE NICOLA”), 5/2004: www.gdf.it.
(7) Si segnala lo studio di DE SANCTIS F.M., Money laundering through art. A Criminal justice perspective, 2013, Springer.
(8) Sul tema si veda SIRONI F., L’arte va offshore: così il commercio delle opere aggira il fisco, in L’Espresso, 13.12.2016
(9) Recepita con il d.lgs. 25.05.2017, n. 90.
(10) Con la IV direttiva è stato introdotto un sistema di valutazione del rischio «multilivello», che chiama in causa la Commissione europea nella valutazione sui rischi gravanti per il mercato interno e le attività transfrontaliere. Tale valutazione è messa a disposizione degli Stati membri per il risk assessment nazionale, al fine della distribuzione delle risorse da destinare al contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo. Da ultimo, rileva la valutazione del rischio effettuata dai soggetti obbligati, i quali «adotteranno opportune misure volte a individuare e valutare […] tenendo conto di fattori di rischio compresi quelli relativi ai loro clienti, Paesi o aree geografiche, prodotti, servizio, operazioni o canali di distribuzione». Così CARBONE M., Il contrasto internazionale e dell’Unione europea al riciclaggio, in CARBONE M.-BIANCHI P.-VALLEFUOCO V., Le nuove regole antiriciclaggio, Assago, 2018, pag. 169.
(11) Ai sensi dell’art. 4 della Direttiva 2018/843/UE, l’attuazione deve avvenire entro il 10 gennaio 2020. Il primo luglio 2019 il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare il decreto legislativo di recepimento. Tra le novità sono previsti l’ampliamento della platea dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio, l’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva e la relazione annuale che devono predisporre gli organismi di autoregolamentazione. Il nuovo testo prevede anche il rafforzamento della cooperazione internazionale nello scambio di informazioni e assistenza.
(12) L’estensione degli obblighi antiriciclaggio ai prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso legale (c.d. exchanger) non è una novità per l’ordinamento italiano perché il d.lgs. 90/2017 ha incluso tra i soggetti obbligati «i prestatori di servizi relativi all’utilizzo divaluta virtuale, limitatamente allo svolgimento dell’attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso» (art. 3, quinto comma, lett. i del d.lgs. 231/2007): con l’attuazione della V direttiva,questa limitazione sarà superata includendosi anche i prestatori di servizi di portafoglio digitale.
(13) Così VALLEFUOCO V., Dalla V direttiva antiriciclaggio incentivi alla disciplina già esistente in ottica di continuità e coerenza, in Fisco, 32-33/2018, pag. 3157, per cui «non meno significativo è l’intervento correttivo in tema di accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva».
(14) Nelle more dell’uscita del numero di questa Rivista è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 04.10.2019, n. 125, modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti
attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o
finanziamento del terrorismo.
(15) Si veda l’originaria formulazione dell’art. 10, secondo comma, del d.lgs. 231/2007, a norma del quale «le disposizioni contenute nel presente decreto, fatta eccezione per gli obblighi di identificazione e registrazione
indicati nel Titolo II, Capi I e II, si applicano altresì: […] e) alle seguenti attività, il cui esercizio resta subordinato al possesso di licenze, da autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richieste dalle norme a fianco di esse riportate: […] 4) commercio di cose antiche di cui alla dichiarazione preventiva prevista dall’articolo 126 del TULPS; 5)
esercizio di case d’asta o galleria d’arte per il quale è prevista alla licenza prevista dall’articolo 115 del TULPS; […]». Con l’entrata in vigore del d.lgs. 90/2017, le categorie dei soggetti obbligati sono elencate
all’art. 3. Per l’approfondimento si rinvia a DE VIVO A.- TRINCHESE G., Le novità della V direttiva antiriciclaggio, 26.09.2018: www.fondazionenazionalecommercialisti.it.
(16) Si veda l’art. 1, primo comma, lettere q) e r) del decreto legislativo di recepimento della V direttiva.
(17) In questi termini CORBINO M.L., Porti e punti franchi, in Digesto delle Discipline Privatistiche, sez.commerciale, vol. XI, Torino, 1995.
(18) «Lo Stato italiano ha subito, negli anni, uno dei più grandi furti mai registrati: privato di beni che fanno parte del suo patrimonio culturale, ma anche dei dati tecnici di rinvenimento d’ogni singolo reperto; danno che non potrà essere in alcun modo risarcito, e priverà l’intera collettività, non solo italiana, della possibilità di acquisire nuovi e importanti elementi scientifici che contribuiscono allo studio delle radici della nostra civiltà». Così la consulenza dei Prof. Gilda Bartoloni, Giovanni Colonna e Fausto Zevi, dell’Università «La Sapienza di Roma», sui materiali sequestrati nel porto franco di Ginevra a Giacomo Medici, contenuta nel
procedimento penale n. 40402/00 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma. Tratto da ISMAN F., I predatori dell’arte perduta. Il saccheggio dell’archeologia in Italia, Milano, 2009,
in cui l’Autore racconta «la Grande Razzia: una stagione assai prossima di saccheggio del nostro sottosuolo e delle antichità, senza eguali in nessun Paese occidentale negli ultimi due secoli. L’hanno animata i Predatori
dell’arte perduta (i «tombaroli», gli intermediari di nessuno scrupolo, i grandi commercianti internazionali), e ha portato alla fioritura di un ricco mercato nero mondiale».
(19) Si rinvia al Rapport sur l’évaluation nationale des risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme en Suisse. Rapport du Groupe interdépartemental de coordination sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (GCBF), giugno 2015, pag. 115 ss. : www.fatf-gafi. org/countries/#Switzerland.
(20) Per GALULLO R.- MINCUZZI A., Il porto franco di Ginevra ultimo baluardo della segretezza in Svizzera, in Il sole 24 ore, 06.12.2017, «non esistendo un catalogo artistico ed essendo difficile (se non impossibile) conoscere i proprietari dei singoli box e del loro contenuto, il freeport è esattamente l’opposto di una galleria d’arte. I quadri e le installazioni, gli oggetti e i documenti sono infatti proposti per la vendita soltanto mediante trattative private, i cui dettagli circolano attraverso il passa parola. Se la galleria è un luogo aperto al pubblico, il porto franco è al pubblico precluso perché in questa prospettiva l’opera d’arte non ha più un
significato culturale, ma soltanto un valore economico».
(21) Rapport sur l’évaluation nationale des risques de blanchiment d’argent, cit., pag. 115.
(22) Così GAFI-FATF, Mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Suisse. Rapport d’évaluation mutuelle, 2016 : www.fatf-gafi.org/countries/#Switzerland, pag. 42. È stato
qui rilevato che il rapporto sulla valutazione nazionale riconosce l’esistenza di rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associati al commercio d’arte per cui la Svizzera occupa un ruolo preminente. I porti liberi, quando sono ivi conservate le opere d’arte, sono soggetti agli obblighi di identificazione dei proprietari e della documentazione sulla provenienza delle opere. Inoltre, il controllo sulla provenienza della provvista per acquistare i beni grava sui negozianti con riferimento al pagamento in contanti per importi superiori alla soglia di 100.000 franchi svizzeri prevista dalla legge antiriciclaggio, anche se alcune case d’asta sembrano imporre una soglia inferiore di 10.000 franchi svizzeri. In ogni caso, queste misure di riduzione
dei rischi riguardano unicamente l’acquisto in contanti e non sono in grado di assicurare la trasparenza del mercato dell’arte, che appare necessaria a fronte dei rischi citati dal rapporto di valutazione.
(23) Con l’accordo di Schengen, firmato il 14 giugno 1985, Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi hanno deciso di eliminare progressivamente i controlli alle frontiere interne introducendo la libertà
di circolazione per tutti i cittadini dei paesi firmatari, di altri paesi dell’Unione europea (UE) e di alcuni paesi terzi. La convenzione di Schengen completa l’accordo e definisce le condizioni e le garanzie inerenti
all’istituzione di uno spazio di libera circolazione. Firmata il 19 giugno 1990 dagli stessi cinque paesi, è entrata in vigore nel 1995. Lo spazio di Schengen comprende 22 dei 28 paesi dell’UE. Bulgaria, Croazia,
Cipro e Romania vi aderiranno successivamente. Irlanda e Regno Unito hanno aderito parzialmente e mantengono i propri controlli alle frontiere. Altri quattro paesi (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera)
fanno parte dello spazio di Schengen.
(24) Dalla lett. j) del preambolo alla Risoluzione del Parlamento europeo del 25.10.2011 sulla criminalità organizzata nell’Unione europea.
(25) In questi termini COSTANZO P.-CRISCUOLO L.-LUPI G., L’attività dell’Unione Europea nel campo della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, in CONDEMI M.-
DE PASQUALE F., (a cura di), Lineamenti della disciplina internazionale di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Banca d’Italia. Quaderni di ricerca giuridica n. 60, Roma,
2008, pag. 201.
(26) Così l’art. 2, secondo comma, del d.lgs. 231/2007.
(27) Ai sensi dell’art. 25, primo comma, del d.lgs. 231/2007, «i soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, adottano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela acquisendo informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo, approfondendo gli elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto e intensificando la
frequenza dell’applicazione delle procedure finalizzate a garantire il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale».
(28) Si veda l’art. 2, primo comma, lett. mm) del decreto legislativo di recepimento della V direttiva, con la previsione del numero 5-bis da aggiungere dopo il punto 5 all’articolo 24, comma 2, lettera b) del d.lgs. 231/2007.
(29) La vigente disciplina antiriciclaggio pone i seguenti principali obblighi di:
‐ adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo (artt. 17-30), avuto particolare riguardo all’acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazioneprofessionale, per tali intendendosi, quelle relative all’instaurazione del rapporto, alle relazioni intercorrenti tra il cliente e l’esecutore, tra il cliente e il titolare effettivo e quelle relative all’attività lavorativa, salva la possibilità di acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni, ivi comprese quelle relative alla
situazione economico-patrimoniale del cliente, acquisite o possedute in ragione dell’esercizio dell’attività. In presenza di un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati applicano la procedura di acquisizione e valutazione delle predette informazioni anche alle prestazioni o operazioni occasionali (art. 18, primo comma, lett. c);
(30) Per CENTONZE F., La «partnership» pubblico-privato nella prevenzione del riciclaggio e il problema della posizione di garanzia dei componenti degli organi di controllo societari, in AA.VV., Studi in onore di Mario
Romano, III, Napoli, 2011, pag. 1759, «il trasferimento ai privati di compiti di prevenzione in materia di riciclaggio rappresenta, d’altra parte, un esempio assai emblematico delle ormai ricorrenti politiche di delega ai privati di compiti di sorveglianza di fatti illeciti».
(31) Ivi compresi, tra gli operatori non finanziari, i soggetti che esercitano attività di commercio di cose antiche nonché attività di case d’asta o galleria d’arte ai sensi dell’art. 3, quinto comma, lettere b) e c) del d.lgs.231/2007.
(32) Ai sensi dell’art. 192, secondo comma, c.p.p., infatti, «l’esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti».
(33) Secondo l’art. 43 c.p., la colpa sussiste «quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti,
ordini o discipline». L’elemento psicologico della colpa è quindi fondato sulla prevedibilità ed evitabilità dell’evento ovvero la possibilità, accertata in concreto, per l’agente di rappresentarsi nella mente l’evento
come conseguenza di una certa azione od omissione e di scongiurare l’evento, rispettando precise regole cautelari, connessa alla violazione di specifiche norme poste da legge, regolamento, ordini e discipline, ivi comprese quelle recanti gli indicatori di anomalia.
(34) La medesima disposizione fa «salvi i casi in cui l’operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l’atto ovvero nei casi in cui l’esecuzione dell’operazione non possa essere
rinviata tenuto conto della normale operatività ovvero nei casi in cui il differimento dell’operazione possa ostacolare le indagini. In dette ipotesi, i soggetti obbligati, dopo aver ricevuto l’atto o eseguito l’operazione,
ne informano immediatamente la UIF».
(35) Art. 6, quarto comma: «la UIF esercita le seguenti funzioni: […] c) può sospendere, per un massimo di cinque giorni lavorativi, operazioni sospette, anche su richiesta del Nucleo speciale di polizia valutaria della
Guardia di finanza, della Direzione investigativa antimafia e dell’autorità giudiziaria ovvero su richiesta di un’altra FIU, ove non ne derivi pregiudizio per il corso delle indagini. La UIF provvede a dare immediata
notizia della sospensione all’autorità che ne ha fatto richiesta».
(36) L’art. 35, secondo comma, dello schema di decreto legislativo recante l’attuazione della direttiva (UE) 2015/849 (IV direttiva) disciplinava originariamente anche la segnalazione tardiva «ove effettuata,
nonostante la preesistenza degli elementi di sospetto, solo successivamente all’avvio di attività ispettive presso il soggetto obbligato […]. In ogni caso è considerata tardiva la segnalazione effettuata decorsi trenta
giorni dal compimento dell’operazione sospetta». Alla violazione era comminata la sanzione amministrativa pecuniaria dall’1 al 40 per cento del valore dell’operazione non segnalata ovvero tardivamente segnalata,
come previsto al successivo art. 58: l’omessa segnalazione era quindi equiparata a quella tardiva, effettuata cioè decorsi trenta giorni dall’operazione sospetta. Nella formulazione definitiva del d.lgs. 90/2017, l’art. 58 sanziona soltanto l’omessa segnalazione.
(37) Ai sensi dell’art. 1, secondo comma, lett. a) del d.lgs. 231/2007, si intendono «gli enti preposti alla supervisione dei soggetti obbligati non vigilati dalle autorità di vigilanza di settore, per tali intendendosi le
amministrazioni, ivi comprese le agenzie fiscali, titolari di poteri di controllo ovvero competenti al rilascio di concessioni, autorizzazioni, licenze o altri titoli abilitativi comunque denominati e gli organismi preposti alla vigilanza sul possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità, prescritti dalla pertinente normativa
di settore […]».
(38) Decreto del Ministero dell’Interno recante determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di operatori non finanziari.
(39) In questi termini ROMANO M., Pre-art. 50, in Commentario sistematico del codice penale, Milano, 2004, pag. 522.
(40) Per l’art. 17, terzo comma, del d.lgs. 231/2007, «i soggetti obbligati adottano misure di adeguata verifica della clientela proporzionali all’entità dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e dimostrano alle autorità di cui all’art. 21, comma 2, lett. a), e agli organismi di autoregolamentazione che le misure adottate sono adeguate al rischio rilevato. Nel graduare l’entità delle misure i soggetti obbligati tengono conto, quanto meno, dei seguenti criteri generali: a) con riferimento al cliente: 1) la natura giuridica; 2) la prevalente attività svolta; 3) il comportamento tenuto al momento del compimento dell’operazione
o dell’instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale; 4) l’area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte; b) con riferimento all’operazione, rapporto continuativo o
prestazione professionale: 1) la tipologia dell’operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere; 2) le modalità di svolgimento dell’operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale; 3) l’ammontare dell’operazione; 4) la frequenza e il volume delle operazioni e la durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale; 5) la ragionevolezza dell’operazione, del rapporto
continuativo o della prestazione professionale, in rapporto all’attività svolta dal cliente e all’entità delle risorse economiche nella sua disponibilità; 6) l’area geografica di destinazione del prodotto e l’oggetto dell’operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale».
(41) Si ricorda che ai sensi dell’art. 18, primo comma, lett. c) del d.lgs. 231/2007, l’adeguata verifica, comprensiva anche della «l’acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto
continuativo o della prestazione professionale», comporta anche la «possibilità di acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni, ivi comprese quelle relative alla situazione economico-patrimoniale
del cliente, acquisite o possedute in ragione dell’esercizio dell’attività». A tal fine, in particolare, a norma del successivo art. 19, primo comma, lett. c), si provvede «verificando la compatibilità dei dati e delle
informazioni fornite dal cliente con le informazioni acquisite autonomamente dai soggetti obbligati, anche avuto riguardo al complesso delle operazioni compiute in costanza del rapporto o di altri rapporti precedentemente intrattenuti nonché all’instaurazione di ulteriori rapporti». Inoltre, ai sensi dell’art. 22, primo comma, del medesimo decreto «i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica».
(42) Ai fini dell’adempimento della segnalazione, gli operatori devono fare riferimento alla nozione di riciclaggio riportata all’art. 2, quarto comma, del d.lgs. 231/2007, diversa da quella prevista dall’art. 648- bis c.p. Nel 2007, con l’attuazione della terza direttiva, l’ordinamento italiano si dotò di una nozione autonoma di riciclaggio, svincolata da quella penalmente rilevante ai sensi dell’art. 648-bis c.p. e già allora comprensiva dell’ipotesi di autoriciclaggio rimasta penalmente indifferente fino all’entrata in vigore della legge 15.12.2014, n. 186.
(43) Gli indicatori sono riportati dal citato D.M. 17.02.2011.
(44) Ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 231/2007, «i soggetti obbligati procedono all’adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell’attività istituzionale o professionale: […] b) in occasione dell’esecuzione di un’operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate per realizzare un’operazione frazionata […] 2. I soggetti obbligati procedono, in ogni caso, all’adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo: a) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile […]»: conformemente a quest’ultima lettera, l’adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette non prevede soglie minime di importo delle operazioni da segnalare. Si precisa che con il recepimento della V direttiva le persone che commerciano opere d’arte, che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle stesse, nonché coloro che conservano opere d’arte, qualora tale attività sia effettuata all’interno di porti franchi, saranno gravate dagli obblighi antiriciclaggio sempre che il valore dell’operazione o di un insieme di operazioni tra loro collegate sia pari o superiore a 10.000 euro.
(45) Così Cass. civ., Sez. II, 10.04.2007, n. 8699 e 8700, in CED Cass., 2007, nonché 25.01.2010, n. 1294, per la quale, «ai fini dell’insorgenza dell’obbligo della segnalazione la norma non presuppone l’accertamento
della illiceità delle operazioni finanziarie, ma richieda solo il mero sospetto originato dall’anomalia delle operazioni stesse».
(46) In particolare, ai sensi dell’art. 38, «[…] 3. In ogni fase del procedimento, l’autorità giudiziaria adotta le misure necessarie ad assicurare che l’identità del segnalante sia mantenuta riservata. In ogni caso, il nominativo del segnalante non può essere inserito nel fascicolo del Pubblico Ministero né in quello per il dibattimento e la sua identità non può essere rivelata, a meno che l’Autorità giudiziaria non disponga
altrimenti, con provvedimento motivato ed assicurando l’adozione di ogni accorgimento idoneo a tutelare il segnalante […] In ogni caso, il nominativo del segnalante può essere rivelato solo quando l’autorità giudiziaria, disponendo a riguardo con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell’accertamento dei reati per i quali si procede. 4. In caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli 331 e 347 del codice di procedura penale, l’identità del segnalante, anche qualora sia conosciuta, non è menzionata».
(47) In materia fiscale, ad esempio, «la Guardia di Finanza esercita un complesso di poteri di natura amministrativa, previsti dalle disposizioni in tema di accertamento delle imposte, che consentono ai militari del Corpo di svolgere accessi, ispezioni, verificazioni e ricerche presso i soggetti che esercitano attività d’impresa, i professionisti e gli enti non commerciali, di invitare i contribuenti a fornire dati e notizie, di inoltrare questionari, di chiedere informazioni alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici, nonché di eseguire indagini finanziarie, utili per ricostruire l’entità dei flussi di denaro, titoli e strumenti finanziari ricollegabili all’attività economica effettivamente svolta». Così Comando Generale Guardia di Finanza, Manuale operativo in materia di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali. Circolare n. 1/2018, vol. I, pag. 18: www.gdf.it.
(48) Il riferimento è agli artt. 51 e 52 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633, in materia di imposta sul valore aggiunto, artt. 32 e 33 del D.P.R. 29.09.1973, n. 600, in materia di imposte dirette, nonché, più in generale, per la
tutela a tutela del bilancio pubblico, delle regioni, degli enti locali e dell’Unione europea, all’art. 2, quarto comma, del D.Lgs. 19.03.2001, n. 68, recante l’adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza.
(49) Ai sensi dell’art. 2, secondo comma, del d.lgs. 68/2001, nell’esercizio delle funzioni di polizia economicofinanziaria, «al Corpo della Guardia di Finanza sono demandati compiti di prevenzione, ricerca e repressione
delle violazioni in materia di […] h. valute, titoli, valori e mezzi di pagamento nazionali, europei ed esteri, nonché movimentazioni finanziarie e di capitali».
(50) Recante approvazione del Testo unico delle norme di legge in materia valutaria.
(51) Ai sensi dell’art. 9, sesto comma, del d.lgs. 231/2007, «il Nucleo speciale di polizia valutaria ed i Reparti del Corpo appositamente delegati hanno accesso “a) ai dati contenuti nella sezione dell’anagrafe tributaria
di cui all’articolo 7, commi 6 e 11 del D.P.R. 29.10.1973, n. 605 […]; b) alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trust espressi, contenute in apposita sezione del registro delle imprese, ai
sensi dell’articolo 21 del presente decreto».
(52) Sia qui consentito il riferimento a SORBELLO P., Il passaggio dai poteri istruttori di natura amministrativa alle funzioni di Polizia Giudiziaria, in Riv. Guardia di Finanza, 1/2016, pag. 175.
(53) Così Comando Generale Guardia di Finanza, L’attività della Guardia di Finanza a tutela del mercato dei capitali Circolare n. 83607/2012, vol. I, pag. 77 ss.: www.gdf.it.
(54) Art. 6, quarto comma, lett. a).
(55) A norma dell’art. 9, primo comma, «il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza, nel quadro degli obiettivi e priorità strategiche individuati annualmente dal Ministro dell’economia e delle
finanze con la Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione, esegue i controlli sull’osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto da parte dei soggetti obbligati non vigilati dalle Autorità di
vigilanza di settore nonché gli ulteriori controlli effettuati, in collaborazione con la UIF che ne richieda l’intervento a supporto dell’esercizio delle funzioni di propria competenza».
(56) Art. 40, primo comma, lett. d).
(57) Art. 9, quarto comma, lettere a) e b).
(58) Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza, a norma del primo comma dell’art. 9, «esegue i controlli sull’osservanza delle disposizioni di cui al presente Decreto da parte dei soggetti obbligati non vigilati dalle Autorità di vigilanza di settore» ivi compresi, per quanto d’interesse, i soggetti che esercitano case d’asta, gallerie d’arte o il commercio di cose antiche. Nel dettaglio, la citata Circolare n. 83607/2012, prevede «due tipologie di moduli ispettivi, ossia l’ispezione antiriciclaggio ed il controllo antiriciclaggio». In particolare, mentre la prima «si sostanzia nell’approfondito ed esteso esame degli aspetti salienti e più significativi della posizione del soggetto vigilato ai fini del rispetto degli obblighi antiriciclaggio ed antiterrorismo ex decreto 231/2007», il secondo «fa riferimento ad ogni forma di attività ispettiva limitata al riscontro di uno o più atti di gestione, ovvero di più atti di gestione, che presentano caratteristiche di omogeneità sotto il profilo degli accertamenti da svolgere», pag. 163.
(59) Ai sensi dell’art. 9, quinto comma, lett. a), la Guardia di Finanza «accerta e contesta, con le modalità e nei termini di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero trasmette alle Autorità di vigilanza di settore le violazioni degli obblighi di cui al presente Decreto riscontrate nell’esercizio dei suoi poteri di controllo».
(60) Si applica l’art. 220 disp. att. c.p.p. a norma del quale «quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale sono compiuti con l’osservanza delle disposizioni del codice».
(61) Si tratta di 2.000 euro per gli artt. 56 e 57 e 3.000 euro per l’art. 58.
(62) Ai sensi del secondo comma degli artt. 56, 57 e 58, «la gravità della violazione è determinata anche tenuto conto: a) dell’intensità e del grado dell’elemento soggettivo, anche avuto riguardo all’ascrivibilità,
in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all’incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno; b) del grado di collaborazione con le autorità di cui all’articolo
21, comma 2, lettera a); c) della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell’operazione e alla loro incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto; d) della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all’operatività del soggetto obbligato». Il quarto comma dell’art. 58 prevede che «nel caso in cui le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime producono un vantaggio economico, l’importo massimo della sanzione di cui al comma 2 [pari a 300.000 euro]: a) è elevato fino al doppio dell’ammontare
del vantaggio medesimo, qualora detto vantaggio sia determinato o determinabile e, comunque, non sia inferiore a 450.000 euro; b) è elevato fino ad un milione di euro, qualora il predetto vantaggio non sia
determinato o determinabile».
(63) Si tratta di una novità introdotta dal d.lgs. 90/2017, unitamente al principio del favor rei anche per l’illecito amministrativo previsto all’art. 69 (successione di leggi nel tempo) del d.lgs. 231/2001.
(64) Premesso che la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto prova la conoscenza della illecita provenienza (così Cass. pen., Sez. I, 13.03.2012, n. 13599, in Leggi d’Italia), la ricettazione è alternativamente integrata dall’acquisto, ricezione oppure occultamento di denaro o cose provenienti da delitto nonché dall’intromettersi nel farli acquistare, ricevere od occultare. Tale fattispecie rileverebbe, ad esempio, qualora nel corso dell’ispezione presso gli esercenti il commercio di cose antiche o l’attività di case d’asta, si rinvenissero reperti archeologici ed opere d’arte di illecita provenienza, quali ad esempio i delitti previsti dall’art. 169 e ss. del d.lgs. 42/2004. Occorre tuttavia precisare che sarebbe responsabile del solo delitto di reimpiego ex 648-ter, nel quale sono assorbiti quelli di ricettazione e di riciclaggio, il soggetto che senza aver commesso (o concorso a commettere) il delitto presupposto, in un contesto unitario caratterizzato sin dall’origine dal fine di reimpiego dei beni in attività economiche o finanziarie, tiene le condotte tipiche di tutte e tre le fattispecie menzionate; per converso, se dopo la loro ricezione o sostituzione
e sulla base di una autonoma e successiva decisione, i beni di provenienza illecita siano oggetto di reimpiego, tale condotta deve ritenersi un post factum non punibile rispetto ai reati di ricettazione o di riciclaggio in
forza della clausola di sussidiarietà contenuta nell’art. 648-ter c.p.. Così Cass. pen., Sez. II, 15.04.2016, n. 30429, Leggi d’Italia.
(65) É il caso in cui dall’attività ispettiva emergano profili di rilevanza fiscale da considerare nell’ambito di una distinta e successiva attività amministrativa.
(66) Nell’imporre la segnalazione «quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio», l’art. 35 rende equivalenti
tre presupposti alternativi di rappresentazione di un fatto che dalla conoscenza degrada al sospetto,regredendo ulteriormente fino ai ragionevoli motivi per sospettare. Il richiamo ai distinti presupposti di
rappresentazione consente di fissare un punto: nonostante la rubrica dell’art. 35 sia dedicata al sospetto, la disciplina presuppone anche la conoscenza del fatto che si riscontra nel «sapere che sono in corso o sono
state compiute o tentate operazioni di riciclaggio».
(67) Così Cass. pen. Sez. IV, 23.05.2013, n. 36399, in Leggi d’Italia, in cui si richiama, in tal senso, Sez. III, 12.05.2010, n. 28701, per la quale «la responsabilità penale per omesso impedimento dell’evento può qualificarsi anche per il solo dolo eventuale, a condizione che sussista, e sia percepibile dal soggetto, la presenza di segnali perspicui e peculiari dell’evento illecito caratterizzati da un elevato grado di anormalità»,
ivi.
(68) In questi termini Cass. pen., Sez. IV, 06.10.2011, n. 42586, in Ambiente e sviluppo, 5/2012, pag. 467.
(69) Secondo MEZZETTI E., Reati contro il patrimonio, cit., pag. 653, è «più opportuno escludere qualsiasi posizione di garanzia rilevante ai sensi dell’art. 40 cpv c.p., proprio perché trattasi di obblighi di comunicazione e non impeditivi». Conforme ACQUAROLI E, Il riciclaggio, in PALAZZO F.-PALIERO C.E. (diretto da), Trattato teorico-pratico di diritto penale, Torino, 2011, pag. 816. In senso contrario,PAGLIARO A., Principi di diritto penale, Parte speciale. III. Delitti contro il patrimonio, Milano, 2010, pag. 507 e 512; ZANCHETTI M, Il riciclaggio di denaro proveniente da reato, Milano, 2007, pag. 209 e 215, e CENTONZE F., La «partnership» pubblico-privato, cit., pag. 1786, nonché, sia consentito, Sorbello P., Segnalazione di operazioni sospette e posizione di garanzia. Ammissibilità e limiti del concorso per omissione nel delitto di riciclaggio, in Ind. pen., 3/2015, pag. 437.
(70) Sul punto è significativa la posizione della Suprema Corte chiamata a pronunciarsi sulla condanna del direttore generale di una banca monofiliale il quale, omettendo di agire, pure a fronte di anomalie, ha dimostrato di accettare il rischio che il cliente utilizzasse la banca per ripulire i proventi illeciti, consentendogli di operare senza ostacoli: «nella sentenza di condanna in primo grado, poi confermata dalla sentenza impugnata, si legge [che] in merito alla origine dei proventi illeciti, si dà atto che una persona della esperienza [dell’imputato] non poteva non rilevare la stranezza delle movimentazioni sul conto corrente della radio, che veniva costantemente finanziata con mezzi di pagamento anomali rispetto alla operatività della stessa. […]. In altre parole, [si] stava commettendo il reato di riciclaggio [ed il] comportamento anomalo rendeva riconoscibile l’illecito e [l’imputato] aveva tutti i mezzi a disposizione per rendersene
conto». Nell’occasione, la sentenza di condanna è stata annullata senza rinvio perché «la volontarietà di consentire l’attività di riciclaggio è stata desunta dalla certezza che [l’imputato] dovesse sapere, certezza che
non risulta da prove dirette ma solo in via indiziaria». Così Cass. pen. Sez. VI, 19.07.2012, n. 37098, in Leggi d’Italia.
(71) Gli indici sintomatici del dolo (eventuale) sono stati: l’anomalia delle operazioni connotate «da qualcosa di più del mero sospetto», la posizione ricoperta, le competenze in materia bancaria, la specificità della
normativa violata, diretta ad evitare il riciclaggio di denaro, circostanze tutte che imponevano all’imputato, riconosciute le operazioni come anomale, di astenersi dal compierle, sicché la scelta attiva di autorizzarle,
omettendo le segnalazioni, ha costituito l’esito di un processo decisionale autonomo con accettazione del rischio che si attuasse il riciclaggio. Così Cass. pen. Sez. III, 08.03.2016, n. 9472, in Leggi d’Italia.
(72) In caso di concorso di persone nel delitto di riciclaggio, secondo la Suprema Corte la confisca per equivalente prevista dall’art. 648-quater c.p., può essere disposta per ciascuno dei concorrenti per l’intera
entità del profitto del reato. Di talché ove il delitto di riciclaggio abbia ad oggetto somme di denaro, rilevato che il profitto del reato è l’intero ammontare delle somme anzidette, è legittima la confisca delle stesse
anche qualora l’imputato abbia goduto solo in parte del profitto, sostanzialmente incamerato dal dominus dell’operazione, giacché la circostanza non incide sul fatto che l’intera somma riciclata costituisce profitto del reato, del quale l’imputato ha goduto in concorso con altri. Così Cass. pen., Sez. II, 13.10.2017, n. 49003, in Leggi d’Italia.
(73) In realtà, la prima norma sull’autoriciclaggio è stata introdotta con l’art. 2 del D.Lgs. 231/2007, nella sua originaria formulazione, che definisce riciclaggio, solo ai fini della normativa amministrativa di prevenzione,le condotte di conversione o trasferimento di beni «essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimularne l’origine illecita». A fronte della rilevanza giuridica così riconosciuta all’autoriciclaggio ne permaneva l’indifferenza penale perché le successive operazioni dissimulatorie, realizzate dall’autore del reato presupposto, erano un post factum non punibile.
(74) La condotta deve essere dotata di particolare capacità dissimulatoria, idonea cioè a fare ritenere che l’autore del delitto presupposto abbia voluto effettuare un impiego di qualsiasi tipo ma sempre finalizzato ad occultare l’origine illecita del denaro o dei beni oggetto del profitto, ipotesi non ravvisabile nel versamento di una somma in una carta prepagata intestata alla stessa autrice del reato. Così Cass. pen., Sez. II, 14.07.2016, n. 33074, in Leggi d’Italia.
(75) «È economica secondo la indicazione fornita dall’art. 2082 c.c., soltanto quella attività finalizzata alla produzione di beni ovvero alla fornitura di servizi […]. In assenza di una precisa nozione contenuta nel codice penale ovvero in quello civile, la nozione di attività finanziaria di rilievo per la punibilità ai sensi della citata norma di cui all’art. 648 c.p.p., comma 1 ter, può ricavarsi dal Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (art. 106), che individua quali tipiche attività finanziarie l’assunzione di partecipazioni (acquisizione e gestione di titoli su capitale di imprese), la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, la prestazione di servizi di pagamento (incasso e trasferimento di fondi, esecuzione di ordini di pagamento, emissione di carte di credito o debito) l’attività di cambiovalute». Così Cass. pen., Sez. II, 14.07.2016, n. 33074, cit.
(76) In questo senso la clausola «fuori dai casi dei commi precedenti» di apertura del quarto comma è ritenuta superflua perché al di fuori di quanto descritto nei commi precedenti il fatto è già penalmente irrilevante.
Essa intende ribadire che se i proventi illeciti non sono impiegati nell’economia legale il fatto non costituisce autoriciclaggio, la cui punibilità violerebbe il ne bis in idem sostanziale: da qui la previsione che le finalità di utilizzazione o godimento personale non sono punibili e le conseguenti difficoltà di stabilire, in sede applicativa, quando la condotta persegue finalità esclusivamente personali.
(77) Sul punto è stato evidenziato che il possesso di un’opera d’arte è altresì caratterizzato dal «beneficio simbolico ed emotivo che deriva dalla fruizione estetica del proprio acquisto, il cosiddetto dividendo estetico». Così ZORLONI A., Economia dell’arte contemporanea, Milano, 2016, pag. 12.
(78) Art. 5 (Responsabilità dell’ente): »1. L’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione
dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a). 2. L’ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.
(79) Art. 6 (Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell’ente): «1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell’articolo 5, comma 1, lettera a), l’ente non risponde se prova che:
a) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; b) il compito di
vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; c) le persone hanno commesso
il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla lettera b). […]».
(80) Art. 7 (Soggetti sottoposti all’altrui direzione e modelli di organizzazione dell’ente): «1. Nel caso previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera b), l’ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. 2. In ogni caso, è esclusa l’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l’ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente
attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. 3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell’organizzazione nonché
al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio. […]”.
(81) Si tratta delle seguenti sanzioni previste dall’art. 9, secondo comma: «a) l’interdizione dall’esercizio dell’attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla
commissione dell’illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi».
(82) Il successivo art. 53 consente di disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell’art. 19. Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 6, anche se l’ente non risponde dell’illecito amministrativo, «è comunque disposta la confisca del profitto che l’ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente». Secondo la Suprema Corte, infatti, «la confisca del profitto del reato prevista dal D.Lgs. n. 231 del 2001, artt. 9 e 19 si configura come sanzione principale, obbligatoria ed autonoma rispetto alle altre previste a carico dell’ente, e si differenzia da quella configurata dall’art. 6, comma 5, del medesimo decreto, applicabile solo nel caso difetti la responsabilità della persona giuridica, la quale costituisce invece uno strumento volto a ristabilire l’equilibrio economico alterato dal reato presupposto, i cui effetti sono comunque andati a vantaggio dell’ente». Così Cass. pen. Sez. III, 28.10.2016, n. 45472, in Leggi d’Italia.
(83) Basti qui ricordare che grazie alle indagini del Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale
furono recuperati a metà degli anni novanta, proprio all’interno del porto franco di Ginevra, oltre diecimila pezzi tra statue, sarcofagi, capitelli, anfore e vasi, provenienti da aree archeologiche etrusche, romane, apule
e campane. Si veda l’articolo «In Svizzera la “banca” dei tombaroli sequestrati reperti per 50 miliardi», in La
Repubblica, 23.01.1997.
(84) In questo senso l’art. 2, primo comma, lett. b) del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 177, recante «disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia […]». Per l’attuazione, si veda la Direttiva del
Ministero degli Interni di cui al D.M. 15 agosto 2017. In particolare, il Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale gestisce la banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti, sul cui modello è
stata strutturata l’analoga banca dati di INTERPOL.
(85) È stata evidenziata la «tendenza delle formazioni terroristiche islamiche alla diversificazione, sia nelle fonti di approvvigionamento di risorse economiche, sia nei canali e negli strumenti di trasferimento dei fondi. […]: la strategia del Daesh si è basata principalmente sui fondi generati nei territori controllati, derivanti dalla vendita di petrolio, estorsioni nei confronti di privati e imprese, traffico di beni culturali, vendita di gas e altre risorse naturali, saccheggi e rapine, sequestri di persona a scopo di estorsione e donazioni». Così Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio, pag. 20, Comunicato n. 115 del 12.06.2019.
(86) Secondo la Suprema Corte, «i titolari della posizione di garanzia devono essere forniti dei necessari poteri impeditivi degli eventi dannosi. Il che non significa che dei poteri impeditivi debba essere direttamente fornito il garante, è sufficiente che gli siano riservati mezzi idonei a sollecitare gli interventi necessari per evitare che l’evento dannoso venga cagionato, per la operatività di altri elementi condizionanti di natura dinamica». Così Cass. pen., Sez. IV, 09.03.2011, n. 9344; conforme 23.09.2013, n. 39158, in Leggi d’Italia.
(87) Per l’approfondimento si rinvia a CONTE G., L’impresa responsabile, Milano, 2018, pag. 7.
(88) Sul tema sia consentito richiamare SORBELLO P., Politica criminale ed osservanza delle regole. Riflessioni su limiti e possibilità di conversione al razionale dei comportamenti, in Riv. it. dir. proc. pen., 4/2016, pag. 1914.
(89) Così il Comandante Generale della Guardia di Finanza Gen. CA Giorgio Toschi, per il quale “le donne e gli uomini in Fiamme Gialle incarnano, oggi più che mai, in modo esemplare, una funzione di Polizia
economico-finanziaria che vuole sempre di più imprimere al proprio agire una forte, fortissima vocazione sociale, attraverso cui fornire ogni opportuna tutela e sostegno alle imprese sane e ai cittadini onesti e vicinanza alle persone in difficoltà, maggiormente bisognose di aiuto”. Ordine del giorno speciale n. 416 del 28.12.2017.