Le case d'asta del futuro? Tra online e tradizione
di Attilio Meoli
Pubblicato in ÆS Arts+Economics n°1, Luglio 2018
ÆS: Ha recentemente aperto una nuova casa d’aste in Italia. E’ ancora conveniente aprire attività aventi ad oggetto opere d’arte in Italia piuttosto che in altri paesi descritti come fiscalmente più convenienti?
La passione per l’arte e per il mercato delle opere d’arte ha da sempre costituito il filo conduttore di tante delle mie iniziative professionali e imprenditoriali. Ad inizio degli anni ’80, quando mi sono per la prima volta affacciato al mondo del lavoro, la casa d’aste Finarte – Istituto Finanziario per l’Arte, fondata da Gian Marco Manusardi, illuminato banchiere milanese, e poi cresciuta sotto la guida del binomio Casimiro Porro e Francesco Micheli, è stata - fino alla seconda metà degli anni ’90 - la perfetta palestra professionale per conoscere e approfondire i meccanismi tecnici, commerciali e finanziari (all’epoca l’attività di erogazione del credito non era ancora appannaggio degli operatori professionali e non era un’attività riservata), del mercato dell’arte e dei soggetti che vi operano.
Dopo un non breve intermezzo lavorativo, che mi ha consentito di maturare un’ampia esperienza nell’ambito della consulenza finanziaria, in particolare per quanto concerne l’attività di advisory finalizzata alla quotazione in Borsa delle società, e che mi ha visto coinvolto con il ruolo di angel investor in operazioni di investimento in start-up company operanti nel settore tecnologico, sono ritornato al mio primo amore: Finarte. Seguendone nel corso degli anni le vicende che l’hanno portata, ahimè, al declino, sono stato promotore della sua rinascita, avendone - nel maggio del 2014 - acquisito il marchio dalla curatela fallimentare e costituito la nuova società nella quale ho rivestito il ruolo di Amministratore Delegato fintanto che la passione per le sfide mi ha spinto ad avviare, insieme a Federico Bianchi - responsabile del dipartimento di moderno e contemporaneo, una nuova impresa, Art-Rite, giovane e fresca casa d’aste nata nell’ottobre del 2017. L’iniziativa Art-Rite trae ispirazione da una precedente esperienza editoriale germogliata nel Greenwich Village a New York a metà degli anni ’70, una «fanzine» che collaborava con gli artisti della scena newyorkese, invitandoli a trasmettere in forma scritta o grafica le riflessioni che portavano alla creazione delle loro opere. I nomi erano molti e tutti emblematici, Allan Kaprow, Richard Serra, Eleanor Antin, Nancy Kitchel, Vito Acconci, John Baldassarri, Carl Andre, Joseph Beuys, Philip Glass, Christo, Sol LeWitt, Lee Krasner, Laurie Anderson. Art-Rite auction house ha iniziato ad operare nel febbraio del 2018, chiudendo il primo semestre dell’anno in corso con 5 aste realizzate.
Fatte le dovute premesse, volendo ora analizzare l’impatto fiscale legato alla convenienza di avviare attività aventi ad oggetto il commercio di opere d’arte in Italia, possiamo prendere in considerazione questi tre elementi: le aliquote iva applicate in Italia rispetto a quelle applicate negli altri Paesi europei, il regime fiscale delle imposte dirette e l’azione di controllo e indagine esercitata dalle autorità competenti del nostro Paese, finalizzata ad individuare comportamenti elusivi o di evasione fiscale.
L’aliquota iva applicata in Italia - aliquota del 22% - certo non premia l’acquisto di opere d’arte nel nostro Paese. Per contro, calando l’aspetto fiscale dell’imposta indiretta nell’ambito dell’attività di casa d’aste, va considerato che, stante la stragrande maggioranza delle transazioni effettuate fra soggetti privati, l’incidenza dell’aliquota iva diventa «marginale» (regime del margine - art. 40 bis DL 41/95) in quanto, all’atto pratico, applicata unicamente sui diritti d’asta.
Per completezza d’informazione segnalo che, ad esempio, in Francia l’aliquota iva applicata alle vendite di opere d’arte è pari al 19,6%, nel Regno Unito al 20%, in Svezia al 25%, così come in Danimarca. All’estremo opposto troviamo Paesi come la Svizzera, il Giappone e la Germania, dove l’aliquota applicata è una frazione di quella italiana: l’8%, il 5% e il 7%, rispettivamente.
Relativamente alle imposte dirette (Irpef), in Italia le plusvalenze rivenienti dalla cessione di opere d’arte, se realizzate al di fuori dell’attività d’impresa, in linea generale non sono soggette a imposizione fiscale.
Come già precedentemente osservato, l’attività della casa d’aste è principalmente condotta nei confronti di soggetti privati. La non tassazione delle plusvalenze derivanti dalla compravendita fra privati di opere d’arte dovrebbe quindi, in linea di principio, favorirne il commercio. In merito all’azione di controllo esercitata dalle autorità competenti, stante i limiti incerti della normativa fiscale che sicuramente non semplifica la situazione, se da un lato l’Agenzia delle Entrate tende a riqualificare l’attività dei collezionisti in attività di impresa ovvero in attività commerciale-speculativa, dall’altro, la giurisprudenza annovera diverse sentenze favorevoli ai collezionisti, confermando che l’attività di compravendita realizzata dai privata non va, appunto, considerata come attività d’impresa.
Semmai, piuttosto che gli aspetti fiscali, valuto negativamente l’incidenza delle norme che regolano la circolazione delle opere d’arte nel nostro Paese rispetto a quanto avviene in Paesi «concorrenti» dell’Italia, nei quali il mercato dell’arte beneficia di una maggior libertà della circolazione di opere.
In conclusione mi sento di poter dire che questa nuova avventura si sta rivelando positiva, non solo per il successo delle prime aste ma anche per via del fatto che il team di persone coinvolto è coeso, proattivo e focalizzato sugli obiettivi condivisi, che non sono esclusivamente o necessariamente legati al successo economico e di crescita dimensionale, o al puro profitto. Insomma, il successo di un’iniziativa imprenditoriale va inteso, a mio avviso, anche in termini di benessere sociale e di benessere economico sostenibile.
ÆS: La vostra casa d’asta si rivolge soprattutto alle vendite on line? Quali le particolarità di queste vendite ed, in particolare, ci descrive i rischi connessi all’esercizio del recesso afferente alle norme a tutela del consumatore?
Art-Rite organizza le proprie aste sia attraverso il procedimento tradizionale, cioè le vendite in sala, consentendo agli acquirenti di competere per alzata di mano, al telefono o con offerte scritte, sia utilizzando la nostra piattaforma di vendite online. Abbiamo definito tre modelli di asta: il primo “U-3”, il cui acronimo significa Under 3k euros, con cui presentiamo a catalogo opere di arte moderna e contemporanea di artisti sia italiani sia internazionali con valori di stima al di sotto della soglia oltre la quale si applica il diritto di seguito. Vengono presentati lavori di grafica, multipli, opere su carta e libri d’artista, prodotti da autori storicizzati e selezionati in funzione del loro contributo artistico-culturale espresso all’interno della storia dell’arte italiana e internazionale.
Il secondo modello di asta è quello classico. Le opere d’arte inserite a catalogo sono quelle più iconiche della produzione artistica degli autori più affermati sul mercato nazionale ed internazionale.
Il terzo modello di asta è identificato dalla sigla «4-U new». Con questo format vogliamo dedicare spazio alle opere che sono espressione delle ricerche più recenti nel campo dell’arte. Quindi, l’attenzione nella costruzione di questi specifici cataloghi non è rivolta, come nelle aste tradizionali, alla «storia dell’arte», ai suoi valori consacrati da riscoprire e/o da rivalutare, ma piuttosto alla possibilità che le ricerche più recenti (più o meno attualmente celebrate dal mercato) possano rappresentare la storia dell’arte da scrivere in futuro.
La linea guida nella scelta delle opere da inserire nei cataloghi 4-U new è semplicemente la qualità delle stesse. L’intero catalogo è focalizzato sugli ultimi 20-25 anni di evoluzione dell’arte attraverso i diversi media: si spazia dalla foto, al video, alla pittura, all’installazione.
In particolare Art-Rite utilizza il canale online per promuovere il modello d’asta U-3. Lo scopo è di sfruttare l’interazione virtuosa fra il canale online e la volontà di favorire una «democratizzazione» del mercato dell’arte, spesso percepito come elitario e appannaggio di collezionisti strutturati ed esperti del mercato; ebbene, i nostri cataloghi e l’approccio consulenziale che adottiamo vuole sensibilizzare e incoraggiare l’accesso di un pubblico più vasto al mercato dell’arte e promuovere e stimolare le persone a collezionare opere d’arte di qualità iniziando gradualmente, acquistando opere d’arte a prezzi competitivi. Rispetto a quest’ultimo obiettivo, reso massimamente raggiungibile dall’efficienza del canale online, riteniamo che la percezione che l’opera d’arte possa avere una doppia valenza di oggetto che produce un dividendo estetico e che consista in una forma di investimento, costituisce il giusto mix motivazionale per favorire l’ampliamento del pubblico appassionato all’arte e al collezionismo.
In merito al tema della tutela del consumatore e del diritto di recesso o di ripensamento applicabile nel caso di acquisti di oggetti effettuati online, va chiarito che ai sensi dell’articolo 59, comma 1, lettera m) del Codice del Consumo, qualora il contratto di vendita all’asta sia concluso con un acquirente che abbia formulato un’offerta online e possa essere qualificato come consumatore in base all’art. 3, comma 1, lett. a) del Codice del Consumo, l’acquirente non disporrà del diritto di recesso, in quanto il procedimento di vendita utilizzato è un’asta pubblica, come definita dall’art. 45, comma 1 lettera o) del Codice del Consumo. Diverso è il caso di vendita online di oggetti secondo il modello «E-Bay», dove la compravendita del bene avviene con un metodo diverso dall’asta pubblica.
Ciò detto, l’acquirente di un lotto offerto in asta, qualora sia qualificabile come consumatore, gode della garanzia legale di conformità prevista dagli artt. 128- 135 del Codice del Consumo. Senza entrare in noiosi tecnicismi, il difetto di conformità è definito all’art.129 comma II del Codice del Consumo ma è bene sapere che vengono esclusi eventuali difetti determinati da fatti accidentali o da responsabilità del consumatore ovvero da un uso dell’oggetto artistico acquistato difforme rispetto alla sua destinazione d’uso.
Invece, nei casi in cui l’opera d’arte intermediata dovesse risultare contraffatta e, quindi, non autentica (peraltro caso rarissimo in quanto, prima di inserire l’opera in catalogo, svolgiamo accurate indagini rivolgendoci anche agli archivi ed alle fondazioni degli artisti al fine ottenerne l’autentica) oppure rubata (anche in questo caso, per opere d’arte la cui stima supera i 1.500 euro, mettiamo in campo azioni preventive segnalando, ad esempio, le opere che verranno inserite in catalogo a The Art Loss Register, il più grande database di opere d’arte rubate o perse), Art-Rite rimborserà all’acquirente che dovesse fare richiesta di risoluzione del contratto di compravendita, il prezzo di aggiudicazione dell’opera d’arte oltre alle commissioni di acquisto. La procedura di restituzione del prezzo pagato dall’acquirente per l’opera d’arte rivelatasi contraffatta (puntualizzo che non costituisce una contraffazione un’opera che sia stata restaurata o sottoposta a modifiche di qualsiasi natura tra cui la ripitturazione o la sovrapitturazione), prevede che l’opera venga restituita. Inoltre l’obbligo di restituzione del prezzo da parte di Art-Rite è sottoposto alla condizione che, non più tardi di cinque anni dalla data della vendita, l’acquirente ci comunichi per iscritto, entro tre mesi dalla data in cui ha avuto una notizia che lo induca a ritenere che il lotto acquistato sia una contraffazione, il numero del lotto, la data dell’asta alla quale il lotto è stato acquistato e i motivi per i quali l’acquirente ritenga che il lotto sia una contraffazione. Il lotto riconsegnato deve essere libero da rivendicazioni o da ogni pretesa da parte di terzi sorta dopo la data della vendita e deve essere nelle stesse condizioni in cui si trovava alla data della vendita. Inoltre colui che ha acquistato il lotto deve fornirci le relazioni di due studiosi o esperti indipendenti e di riconosciuta competenza, in cui siano spiegate le ragioni per cui il lotto sia ritenuto una contraffazione. Art-Rite si riserva il diritto di procedere alla risoluzione della vendita anche in assenza di una o più delle condizioni sopra richieste, in tutto o in parte. Art-Rite non è comunque vincolata dai pareri forniti dall’acquirente e si riserva il diritto di richiedere il parere addizionale di altri esperti a sue proprie spese. Va infine precisato che Art-Rite potrà non procedere al rimborso se: a) la descrizione nel catalogo è conforme all’opinione generalmente accettata di studiosi ed esperti alla data della vendita o indicasse come controversa l’autenticità o l’attribuzione del lotto; o b) alla data della pubblicazione del catalogo la contraffazione del lotto poteva essere accertata soltanto svolgendo analisi generalmente ritenute inadeguate allo scopo o difficilmente praticabili, il cui costo era irragionevole o che avrebbero ragionevolmente potuto danneggiare o altrimenti comportare una diminuzione di valore del lotto.
Pertanto, per quanto concerne le aste pubbliche, pur non trovando applicazione il diritto di recesso o di ripensamento, l’acquirente online di opere e oggetti d’arte dispone degli adeguati strumenti di tutela che si sostanziano nella garanzia legale di conformità e, nel caso di contraffazione, nel rimborso del prezzo di acquisto pagato.
Attilio Meoli è fondatore e managing director di Finarte spa fino al 2017, oggi ricopre gli stessi ruoli nella auction house Art-Rite, casa d’aste particolarmente rivolta al settore on-line.