FAQ gallerie: il diritto di riproduzione di un'opera d'arte

FAQ gallerie: il diritto di riproduzione di un'opera d'arte

Nell'ambito della nostra attività di consulenza alle gallerie, supportiamo gli operatori del mercato dell'arte nella risoluzione di questioni legate all'Iva, alla Siae, all'antiriciclaggio, alle normative nazionali e internazionali.  Sul nostro sito raccogliamo alcune delle domande più frequenti che ci vengono poste.


Il cliente della galleria che ha acquistato l’opera vorrebbe riprodurla a proprio piacimento, è possibile?

L'acquirente non può disporre a proprio piacimento della riproduzione dell’opera, a meno che non sia stato stabilito diversamente nel contratto di compravendita. Infatti, se non è disposto diversamente, con la vendita dell'opera non sono ceduti i diritti patrimoniali dell'autore, tra cui rientra il diritto di riproduzione. È quindi necessario chiedere di volta in volta l'autorizzazione all'artista, o ai suoi eredi, per la riproduzione.

Cosa si intende per riproduzione di un’opera?

Con riproduzione si intende “la moltiplicazione in copie dell’opera con qualsiasi mezzo, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione” (art. 13 della Legge sul Diritto d'Autore).

Quali sono i termini di validità del diritto di riproduzione?

La validità del diritto patrimoniale di riproduzione scade al 70esimo anno dalla morte dell'autore: dopo questo termine si potrà liberamente riprodurre l’opera a proprio piacimento.

La riproduzione dell’opera è soggetta a qualche limitazione?

La riproduzione dovrà sempre avvenire nel rispetto dei diritti morali dell'autore, diritti imprescrittibili e inalienabili:

  • diritto all’integrità dell’opera, vale a dire il diritto di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione, modificazione e atto a danno dell’opera stessa, che possa essere pregiudizievole alla reputazione e all’onore dell’autore;
  • diritto a rivendicare la paternità dell’opera;
  • diritto al ritiro dell’opera dal commercio.