FAQ Gallerie: obblighi all’importazione di opere in Svizzera

FAQ Gallerie: obblighi all’importazione di opere in Svizzera

Nell'ambito della nostra attività di consulenza alle gallerie, supportiamo gli operatori del mercato dell'arte nella risoluzione di questioni legate all'Iva, alla Siae, all'antiriciclaggio, alle normative nazionali e internazionali.  Sul nostro sito raccogliamo alcune delle domande più frequenti che ci vengono poste.


Che obblighi ha una persona che introduce un’opera d’arte in Svizzera in materia di imposizione doganale?

La persona che introduce un’opera in Svizzera deve dichiararlo presso l’ufficio doganale d’importazione.

Secondo le disposizioni del diritto doganale ogni bene deve essere immesso in un deposito franco doganale o deve essere assegnato a un regime doganale. Si può scegliere tra i seguenti regimi doganali:

  • immissione in libera pratica: se il bene è destinato al territorio svizzero;
  • regime doganale di ammissione temporanea: se dopo l’uso sul territorio svizzero (es. per un’esposizione, un tentativo di vendita), il bene viene riesportato.

La dichiarazione doganale deve contenere le informazioni necessarie per l’imposizione (designazione della merce, voce di tariffa, peso, controprestazione o valore di mercato al luogo di destinazione in territorio svizzero, aliquota ecc.). Inoltre, alla dichiarazione vanno allegati i giustificativi del valore (es. fattura, contratto).

Quali sono le imposte che si devono pagare all’importazione di opere d’arte in territorio svizzero?

L’imposta sull’importazione e il dazio d’entrata, salvo specifiche eccezioni.

A quanto ammonta l’imposta sull’importazione?

L’imposta sull’importazione di opere d’arte ammonta al 7,7%.

Quali opere sono esenti dall’imposta sull’importazione?

È esente dall’imposta sull’importazione un bene:

  • considerato opera d’arte ai sensi del diritto fiscale, ossia che presenta le caratteristiche di un’opera originale ed è destinato esclusivamente ad essere guardato (es. quadri, dipinti, sculture, plastici, statue e opere scultoree decorative)
  • creato personalmente da pittori o scultori
  • introdotto in territorio svizzero dai pittori o dagli scultori stessi oppure su loro ordine

Si noti che per un’esenzione dall’imposta tutte e tre le condizioni devono essere rispettate contemporaneamente.

Quali sono i documenti da consegnare all’ufficio doganale in caso di opere esenti dall’imposta sull’importazione?

Unitamente alla domanda di esenzione dall’imposta sull’importazione, occorre consegnare all’ufficio doganale un elenco contenente:

  • il nome dell’artista;
  • il genere dell’opera d’arte;
  • il soggetto e il formato dell’opera (dimensioni in cm);
  • il prezzo o il valore dell’opera;
  • il luogo e la data della stesura del documento;
  • la firma del pittore o dello scultore che ha realizzato l’opera.

A quanto ammonta il dazio d’entrata?

Le opere d’arte soggiacciono al dazio d’entrata secondo la tariffa d’uso svizzera, disponibile sul seguente sito: www.tares.admin.ch.

Il dazio viene calcolato in base al peso lordo e alle aliquote delle voci di tariffa in cui rientrano le opere nella tariffa d’uso svizzera. Le aliquote possono variare a seconda del tipo di opera: tuttavia, di regola, l’imposizione del dazio è insignificante rispetto al valore dell’opera.

Quali opere sono esenti dal dazio d’entrata?

Sono esenti dal dazio d’entrata le opere d’arte e gli oggetti da collezione che hanno carattere educativo, scientifico e culturale conformemente all’allegato B della convenzione UNESCO (RS 0.631.145.141).